Il mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori non è mutuo di scopo se manca l’interesse cogente del finanziatore (Cass. civ. Sez. 3 n. 9640 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutuo fondiario erogato a stato di avanzamento lavori non integra un mutuo di scopo qualora la destinazione delle somme alla costruzione non costituisca un interesse specifico e cogente del finanziatore, ma rappresenti un mero motivo individuale del mutuatario non entrato nel sinallagma contrattuale. L’interpretazione del contratto che accerti tale assetto di interessi è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione. Il travisamento della prova documentale è configurabile esclusivamente in caso di errore di percezione del contenuto oggettivo dell’atto, non già quando si controverta sulla valutazione interpretativa dello stesso. Il mutuo solutorio è valido e costituisce titolo esecutivo idoneo se si perfeziona con la disponibilità giuridica della somma, mediante accredito in conto, anche se questa sia immediatamente destinata a ripianare debiti pregressi verso la banca.
Il Fatto
Gli odierni ricorrenti, coniugi acquirenti di una villetta da costruire, stipulavano un contratto preliminare con il promittente venditore, il quale aveva ottenuto un mutuo fondiario da un istituto di credito per finanziare l’edificazione del complesso immobiliare. A causa dell’inadempimento del venditore, gli acquirenti ottenevano il trasferimento coattivo dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ma subivano l’azione esecutiva della banca, che aveva iscritto ipoteca sull’immobile.
I coniugi proponevano opposizione all’esecuzione e successivo giudizio di merito, deducendo la nullità del mutuo e dell’ipoteca per asserita natura di mutuo di scopo non perseguito, in quanto le somme sarebbero state destinate al ripianamento di debiti pregressi. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettavano le domande, qualificando il rapporto come mutuo fondiario semplice. Avverso la sentenza di secondo grado i coniugi proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile, osservando che la qualificazione del contratto come mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori, e non come mutuo di scopo, costituisce il risultato di una valutazione interpretativa della regolamentazione pattizia istituzionalmente riservata al giudice di merito. La mera enunciazione dell’uso delle somme non configura un mutuo di scopo se manca un interesse specifico e cogente del finanziatore alla destinazione; nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente escluso che la finalizzazione delle erogazioni alla costruzione fosse entrata nel sinallagma.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del fatto probatorio derivante da una valutazione interpretativa non è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma solo tramite revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ricorrendo esclusivamente in caso di ritrazione dai singoli mezzi istruttori di un significato diverso da quello oggettivamente ed univocamente ricavabile.
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il rigetto delle istanze istruttorie sulle effettive modalità di utilizzo delle somme era correttamente sorretto dall’irrilevanza giuridica di tali circostanze, una volta accertata l’assenza di un vincolo di scopo nel sinallagma contrattuale. Il quarto motivo è stato parimenti respinto: la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 5841 del 2025, precisando che il mutuo solutorio è valido e costituisce titolo esecutivo idoneo se il contratto si perfeziona con la disponibilità giuridica della somma mediante accredito in conto, come attestato dall’atto notarile di erogazione e quietanza.
Infine, la Corte ha dichiarato infondato il quinto motivo, rilevando che la cessionaria del credito aveva provato la successione nel diritto e che i ricorrenti, avendola citata direttamente in appello, avevano tenuto un comportamento incompatibile con la contestazione della sua legittimazione.
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Nota della Redazione
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