Inammissibile ricorso per cassazione contro decreto che nega estensione fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 8362 del 30.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il decreto che rigetta l’istanza di fallimento, anche in estensione ai sensi dell’art. 147 del regio decreto n. 267/1942, o che conferma il rigetto, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti privi di attitudine al giudicato e non essendo astrattamente configurabile un diritto all’altrui fallimento. La regola di inammissibilità opera anche quando il ricorso censuri il diniego di accertamento di una società di fatto e la conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. Diversa è l’ipotesi in cui il ricorso investa la sentenza di accoglimento del reclamo contro la pronuncia dichiarativa del fallimento.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, con decreto, ha rigettato il reclamo proposto da due società avverso il provvedimento del Tribunale di Cassino che aveva respinto le loro istanze. In via principale, i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento di una società di fatto tra la fallita, alcuni soggetti persone fisiche e una terza società, con la conseguente dichiarazione di fallimento in estensione; in via subordinata, l’accertamento di una holding societaria in forma di società di fatto e, in ogni caso, del trasferimento d’azienda dalla fallita alla terza società, con responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, cod. civ.
I giudici di merito avevano escluso gli elementi costitutivi del contratto sociale, rilevando la diversità delle attività per tipologia, ambito territoriale e clientela, l’assenza di manifestazioni esteriori dell’affectio societatis e la mancanza di prova di un negozio di trasferimento d’azienda. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento, anche in estensione, e il decreto che conferma il rigetto non sono impugnabili con ricorso per cassazione. Tali provvedimenti sono privi di attitudine al giudicato e non rendono configurabile un diritto all’altrui fallimento. Il Collegio ha dichiarato di voler dare continuità a questo indirizzo, richiamando una serie di precedenti conformi, tra cui Sezioni Unite n. 26181 del 2006, n. 15018 del 2001, n. 15809 del 2021, n. 5069 del 2017, n. 20297 del 2015, n. 6683 del 2015, n. 19446 del 2011 e n. 21834 del 2009.
Il principio vale anche quando il ricorrente lamenti il mancato accertamento di una società di fatto e la mancata estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, poiché resta fermo che la pronuncia negativa non è idonea a passare in giudicato e non incide su un diritto soggettivo all’altrui fallimento.
La Corte ha poi preso in esame i precedenti invocati dai ricorrenti nella memoria, Cass. n. 74 del 2024 e Cass. n. 204 del 2024, rilevandone la non pertinenza. In quelle fattispecie il ricorso per cassazione aveva ad oggetto una sentenza di accoglimento del reclamo avverso la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento. Si tratta di ipotesi diversa, in cui il provvedimento impugnato ha contenuto opposto e attitudine espansiva.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La Corte ha regolato le spese secondo soccombenza e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.
Nota della Redazione
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