Retrocessione espropriata: prezzo rivalutato e appello dell’interveniente adesivo (Cass. civ. Sez. II n. 6359 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retrocessione dei beni espropriati e non utilizzati per il fine pubblico attua un nuovo trasferimento di proprietà con efficacia ex nunc, mediante sentenza costitutiva, sicché il prezzo di retrocessione va determinato ex novo con riferimento al momento della pronuncia e non può identificarsi con le indennità di esproprio a suo tempo depositate dall’espropriante. Il giudice è tenuto anche d’ufficio ad accertare tale prezzo secondo i parametri legali, prima di disporre la retrocessione, una volta accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la mancata realizzazione dell’opera. L’interveniente adesivo dipendente, cui è preclusa l’impugnazione autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, conserva la legittimazione a proporre appello incidentale adesivo a quello della parte adiuvata, non applicandosi l’art. 334 cod. proc. civ. sull’impugnazione incidentale tardiva. Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimetterlo in discussione.

Il Fatto

I proprietari di alcuni terreni e fabbricati, oggetto di plurimi decreti di espropriazione in favore del Comune, convenivano in giudizio l’Amministrazione per sentir dichiarare l’acquisto per usucapione e, in subordine, il diritto alla retrocessione dei beni non utilizzati per il fine pubblico. Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata e disponeva lo svincolo, in favore dell’ente, delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e mai ritirate.

Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello dell’Associazione assegnataria di uno degli immobili e rigettava quello dell’Amministrazione. Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione l’ente e l’Associazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi del ricorso principale, entrambi attinenti alla motivazione della sentenza impugnata sulla determinazione del prezzo di retrocessione. Rileva che la motivazione del giudice di merito è meramente apparente e viola gli artt. 60 e 63 della legge sull’espropriazione, applicabili ratione temporis.

Il percorso del Tribunale era fondato su due argomenti tra loro interconnessi e contrastanti: da un lato considerava il prezzo coperto dallo svincolo delle indennità depositate; dall’altro riteneva necessaria una specifica domanda dell’ente per il prezzo legale. La Corte d’Appello, isolando la seconda motivazione, ha omesso di avvedersi di tale contraddizione.

La retrocessione costituisce un nuovo acquisto a titolo derivativo con efficacia ex nunc: il prezzo va determinato con riferimento al momento della pronuncia, costituendo essa il titolo di trasferimento. La giurisprudenza di legittimità richiamata, comprese le Sezioni Unite n. 5619 del 1998 e le successive pronunce conformi, conferma che il corrispettivo va rideterminato ex novo, pur secondo gli stessi criteri legali dell’indennità.

Quanto al ricorso dell’Associazione, la Corte ne riqualifica il motivo, proposto con improprio riferimento all’art. 334 cod. proc. civ., e lo accoglie. L’interveniente adesivo dipendente conserva la posizione processuale secondaria e può aderire all’impugnazione della parte adiuvata. Il giudice di rinvio, vincolato dal principio di diritto già enunciato, non poteva dichiarare inammissibile quell’appello.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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