Termine perentorio per integrare proposta di concordato e continuità aziendale (Cass. civ. Sez. I n. 8365 del 30.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 162 l. fall. per apportare integrazioni alla proposta di concordato preventivo ha natura perentoria e non è ulteriormente prorogabile, con la conseguenza che, decorso inutilmente, il debitore decade dalle relative facoltà processuali, la proposta va valutata rebus sic stantibus e le memorie e la documentazione depositate successivamente sono inutilizzabili. Non integra gli estremi del concordato in continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall. la proposta di una holding di partecipazioni che, durante il piano, si limiti a percepire utili dalla controllata e a dismettere ordinatamente le partecipazioni, senza conservare un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica precedentemente organizzata. La continuità è ravvisabile solo ove investa una porzione significativa e autonoma dell’originaria attività di impresa, mantenendone l’identità qualitativa.

Il Fatto

La società depositava davanti al Tribunale proposta di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall., dopo l’inammissibilità di una precedente domanda di concordato con riserva e la richiesta di fallimento su ricorso del Pubblico Ministero. Il tribunale concedeva termine per integrazioni e, poi, una proroga; alla scadenza del termine prorogato la società depositava ulteriori memorie modificative, assistite da nuova attestazione.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda e dichiarava il fallimento, rilevando l’incompletezza documentale sul soddisfacimento del ceto chirografario, sul supporto finanziario di terzi e sull’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, oltre all’abuso dello strumento concordatario. La Corte d’Appello rigettava il reclamo, ritenendo la proposta originaria abbandonata e quella nuova incompleta, con inutilizzabilità degli atti successivi al termine; qualificava, inoltre, il piano come liquidatorio e non in continuità. La società ricorre per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della legittimazione processuale del curatore: la sopravvenuta omologazione del concordato fallimentare non incide sul giudizio di legittimità, ove la chiusura del fallimento non fosse ancora definitiva al momento della notifica del ricorso, non applicandosi gli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. (Cass. n. 4514/2019; Cass. n. 26888/2020).

Sul primo motivo, i giudici di legittimità confermano la natura perentoria del termine ex art. 162, comma 1, l. fall., al quale non si applica neppure la sospensione feriale se pende istanza di fallimento (Cass. n. 14196/2024). Il tenore della norma, che consente un termine «non superiore a quindici giorni», esclude che il termine già concesso possa essere ulteriormente prorogato. La disciplina è mutuata dai termini di diritto processuale comune, in particolare dall’art. 153 cod. proc. civ. (Cass. n. 35959/2022; Cass. n. 21769/2024; Cass. n. 29740/2018), con decadenza dalle facoltà processuali in caso di inutile decorso. Nessuna abnormità è predicabile dei provvedimenti interlocutori assunti dal tribunale, rilevando solo l’inammissibilità della domanda concordataria.

Quanto alla qualificazione del piano, la Corte esclude che l’attività di una holding di partecipazioni che si limiti al possesso e alla gestione finalizzata alla percezione di utili e alla dismissione ordinata delle partecipazioni possa beneficiare del regime del concordato in continuità. Il precedente Cass. n. 734/2020, invocato dalla ricorrente, concerne una società immobiliare che proseguiva la propria attività caratteristica e non è pertinente. Richiamando Cass. n. 348/2025, la Corte ribadisce che il complesso aziendale destinato a sopravvivere all’omologa deve costituire un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica precedentemente organizzata, che conservi la propria identità, non essendo sufficiente una prosecuzione qualsiasi dell’attività d’impresa.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché il fatto storico dedotto risulta già esaminato dalla sentenza impugnata. Il terzo motivo è infondato nel merito e inammissibile quanto alla censura sull’esercizio provvisorio, giudicata aspecifica. I motivi dal quarto all’ottavo sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse, attenendo tutti alla proposta modificata dopo la scadenza del termine del 25 febbraio 2021 e non potendo incidere sulla legittimità della sentenza, ormai consolidatasi sull’incompletezza della domanda e sulla non configurabilità della continuità aziendale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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