Caso fortuito da precipitazioni: accertamento su dati pluviometrici (Cass. civ. Sez. III n. 15187 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e non presunta: il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode medesimo. L’evento meteorico integra il caso fortuito solo se eccezionale e imprevedibile, con esclusione del requisito della inevitabilità, intrinseco al fatto di essere evento atmosferico. L’accertamento del fortuito non può fondarsi su criteri generici e soggettivi, ma deve orientarsi su dati scientifici di stampo statistico, in particolare dati pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res e a un lasso temporale ampio, ritualmente acquisiti dalla parte onerata.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio la società affidataria della gestione del sistema idrico comunale, chiedendo il risarcimento dei danni patiti da un immobile allagatosi tra il 25 e il 27 dicembre 2004 per fuoriuscita di acqua dalla fognatura comunale, non in grado di contenere le acque meteoriche per asserita omessa manutenzione.

Il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando nel caso fortuito la causa dell’allagamento sulla base della relazione dei Vigili del fuoco. La Corte d’appello confermava, richiamando anch’essa l’eccezionale intensità della precipitazione e aggiungendo che la società, per il Regolamento d’Ambiente, era comunque esclusa dalle competenze relative alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura oggettiva della responsabilità del custode: presupposti della fattispecie sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, elementi costitutivi provati dal danneggiato; al custode spetta invece la prova liberatoria del caso fortuito, quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento.

La prova liberatoria non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma la sussistenza di un fatto o di un atto che si ponga esso stesso in relazione causale con il danno, caratterizzandosi come causa esclusiva dell’evento. La verifica resta estranea ai profili di colpa del custode nella predisposizione delle cautele.

Quanto alle precipitazioni atmosferiche, la Corte ribadisce i criteri già espressi dalla giurisprudenza: il caso fortuito richiede i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, non essendo sufficiente la saltuarietà del fenomeno, che non ne esclude la prevedibilità secondo la comune esperienza. La distinzione tra forte temporale, nubifragio e calamità naturale non rientra nelle nozioni di comune esperienza, ma presuppone un giudizio formulato su prove concrete e specifiche, con riguardo al luogo dell’evento.

L’accertamento del fortuito deve quindi orientarsi su dati pluviometrici riferiti al contesto di localizzazione della res e a un arco temporale ampio, nel rispetto del riparto dell’onere probatorio gravante sul custode. La Corte d’appello, al contrario, ha espresso una valutazione apodittica, fondata su fotografie e consulenza tecnica d’ufficio disposta a distanza di anni, senza ricorrere ad alcun dato obiettivo.

Ne consegue la fondatezza dei primi tre motivi, con assorbimento del quarto e cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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