Comproprietà di scala e mutatio libelli negli atti di donazione (Cass. civ. Sez. II n. 5569 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mutatio libelli, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento sono diritti autodeterminati, individuati esclusivamente in base al bene che ne costituisce l’oggetto. La causa petendi della domanda di accertamento di tali diritti si identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ne è fonte. Ne consegue che la modifica del titolo posto a fondamento della domanda, in particolare il riferimento al principio di accessione invece che agli atti di donazione, non integra una domanda nuova, ma una semplice precisazione della causa petendi, ammissibile nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), cod. proc. civ. e non comportante violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il Fatto

I ricorrenti, padre e figlia, proprietari di un fabbricato realizzato su terreno loro trasferito per donazione, hanno convenuto in giudizio il controricorrente, fratello del primo, chiedendo l’accertamento della comproprietà della scala di accesso ai piani superiori. L’atto di liberalità prevedeva che la scala, una volta costruita, sarebbe stata in comproprietà tra donante e donatario. Con successiva donazione il controricorrente ha ricevuto il fabbricato al piano terra, provvedendo poi a sopraelevarlo e a realizzare una seconda rampa di scale.

I ricorrenti hanno invocato l’accertamento della comproprietà anche sulla base della proprietà del suolo sottostante, in ragione del principio di accessione, formulando tale prospettazione nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), cod. proc. civ. del giudizio di primo grado. Il giudice di appello ha ritenuto tale domanda inammissibile come mutatio libelli.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità logica il quarto motivo, attinente a questione processuale preliminare. I ricorrenti censurano la violazione dell’art. 183, comma 6, n. 1), cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 12310 del 15.6.2015, secondo cui la modifica della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi, sempre che la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte.

Il motivo è fondato. La Corte rileva come la decisione di inammissibilità non sia conforme all’interpretazione dell’art. 183, comma 6, n. 1), cod. proc. civ., sussistendo l’inerenza alla medesima vicenda sostanziale e un rapporto di alternatività tra le due prospettazioni. La domanda originaria si fondava sul contenuto delle donazioni; quella modificata richiamava il principio di accessione in ragione della proprietà del fondo sottostante.

La fondatezza emerge con maggiore evidenza dalla distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati. Nei primi — la proprietà e gli altri diritti reali di godimento — la causa petendi si identifica con il diritto e con il bene che ne forma l’oggetto. L’allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto è necessaria soltanto per provarne l’acquisto, integrando un fatto secondario dedotto in funzione probatoria.

Il titolo non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Pertanto non ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ove il giudice accolga la domanda sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato, e parimenti deve escludersi il vizio di novità. I primi tre motivi restano assorbiti. Il quinto motivo, sull’usucapione della seconda rampa, è infondato, mirando a una rivalutazione del fatto riservata ai giudici di merito. Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili per difetto di interesse. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

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