Contribuzione di malattia nello spettacolo dovuta anche per gli impiegati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8482 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° maggio 2011, per effetto del comma 1-bis dell’art. 20 del d.l. n. 112/2008, introdotto dall’art. 18 del d.l. n. 98/2011, i datori di lavoro operanti nel settore dello spettacolo che corrispondono per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia ex art. 31 della legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori cui detta assicurazione è applicabile. L’art. 13 del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947 non integra una norma speciale idonea a superare tale regola generale: l’iscrizione all’Enpals sostituisce l’assicurazione obbligatoria di malattia e il diritto al trattamento economico sussiste in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo, senza rilievo della qualifica di impiegato o del vincolo di subordinazione.
Il Fatto
Una società che opera nella produzione e consulenza per opere cinematografiche e video impugna la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto dell’opposizione a un avviso di addebito dell’INPS. Oggetto della pretesa è la contribuzione di malattia dovuta per i dipendenti assunti con qualifica di impiegato, per il periodo da marzo a settembre 2015, pari al 2,22% della retribuzione mensile imponibile.
La società deduce di essere classificata dall’INPS nel settore Industria – ramo spettacolo, di applicare il d.lgs. n. 708/1947 e il C.C.N.L. del 7 marzo 2005 dei dipendenti dell’industria cineaudiovisiva, e di non essere quindi tenuta alla contribuzione per gli impiegati, poiché la disciplina invocata riserva l’indennità giornaliera ai soli operai. Propone ricorso per cassazione con tre motivi; l’INPS resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte ricostruisce l’intero quadro normativo: la legge n. 138/1943, istitutiva dell’Ente di mutualità, che all’art. 6, comma 2, prevedeva la non debenza dell’indennità quando il trattamento economico di malattia fosse corrisposto per legge o per contratto collettivo; il d.lgs. n. 708/1947, istitutivo dell’Enpals, la cui iscrizione sostituisce a tutti gli effetti l’assicurazione obbligatoria di malattia; l’art. 74 della legge n. 833/1978, che ha trasferito all’INPS la competenza in materia; l’art. 31 della legge n. 41/1986, che fissa le aliquote nella Tabella G, contemplando il settore dello spettacolo con aliquota del 2,2%.
Su questo impianto si innesta il d.l. n. 112/2008, che all’art. 20, comma 1, ha interpretato la norma del 1943 nel senso dell’esonero dall’erogazione dell’indennità e dal versamento della contribuzione per i datori che corrispondono il trattamento di malattia. Il d.l. n. 98/2011 ha poi introdotto il comma 1-bis, stabilendo che dal 1° maggio 2011 i datori di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità, in base all’art. 31 della legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori cui l’assicurazione è applicabile.
La ricorrente invoca la specialità della disciplina dello spettacolo, ma la Corte la esclude. L’evoluzione normativa evidenzia una progressiva omogeneizzazione delle distinte gestioni previdenziali all’AGO: dal 1° maggio 2011 l’obbligo contributivo sussiste anche per i datori in precedenza esonerati, e quindi per la società ricorrente. Poiché è pacifico che i lavoratori siano iscritti alla Gestione dei lavoratori dello spettacolo, l’INPS è legittimato a richiedere i contributi, richiamando sul punto Cass. n. 24945/2015 e Cass. n. 21245/2014.
Sul secondo motivo, il d.lgs. n. 708/1947 disciplina il diritto all’assicurazione obbligatoria di malattia nello spettacolo in regime sostitutivo. Il riferimento agli iscritti contenuto nell’art. 2 comporta che il diritto al trattamento sussista in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo, senza rilievo della qualifica: anche per gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica l’impresa è obbligata al versamento, ancorché inquadrata nel settore Industria.
Il terzo motivo è inammissibile. La società lamenta l’omesso esame della sopravvenuta circolare INPS n. 124 del 2017, ma non indica il fatto storico specifico oggetto di discussione. La Corte richiama Cass. n. 21672/2018 sui rigorosi requisiti di indicazione del fatto storico, del dato, del come e del quando, e Cass. n. 22397/2019, n. 26305/2018 e n. 14802/2017, rilevando che le circolari INPS sono atti interni non vincolanti che non possono modificare la disciplina imperativamente dettata dalla legge (Cass. n. 27233/2024, n. 10728/2024). Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la novità sostanziale del primo motivo.
Nota della Redazione
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