L’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori non si applica ai medici convenzionati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 698 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur costituito in vista dell’interesse pubblico del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero-professionale parasubordinato che si svolge su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e non permette di ravvisare un datore di lavoro. Ne consegue che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 della legge n. 300/1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei predetti professionisti, restando esperibili gli ordinari strumenti processuali, inclusa la tutela cautelare di cui all’art. 700 c.p.c.
Il Fatto
La CISL Medici Puglia, quale sindacato anche dei medici convenzionati, aveva proposto domanda ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970 per denunciare l’antisindacalità delle condotte tenute dalla Regione Puglia durante le trattative per l’applicazione dell’Accordo Nazionale Quadro per gli specialisti ambulatoriali del 2020, a causa dell’asserito illegittimo inserimento di un’ipotesi sanzionatoria di revoca dell’incarico non prevista dall’Accordo.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione, confermando quanto disposto in sede sommaria; la Corte d’Appello di Bari aveva poi confermato la sentenza, escludendo che la tutela dell’art. 28 cit. fosse estensibile ai medici convenzionati in quanto lavoratori autonomi, pur se in regime di collaborazione coordinata e continuativa, e reputando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in proposito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dato continuità al principio sancito da Cass. 24 settembre 2015, n. 18975, secondo cui il rapporto dei medici convenzionati è un rapporto libero-professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali. Gli accordi nazionali che regolano lo svolgimento del rapporto non possono comportare una diversa qualificazione in termini di subordinazione, risultando altrimenti radicalmente nulli per contrasto con una disciplina imperativa, quale quella che governa la costituzione dei rapporti di impiego pubblico.
La natura del rapporto trova fondamento nelle precise norme di cui agli artt. 48 della legge n. 833/1978 e 8 del d.lgs. n. 502/1992, che lo configurano in termini di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa. La possibile presenza di norme negoziali che assecondino prerogative del committente – ivi inclusi poteri disciplinari – non è idonea, anche in ragione della fonte pattizia, a trasmodare il rapporto in una connotazione di subordinazione.
La Corte ha richiamato Corte Costituzionale n. 241 del 1975, secondo cui il legislatore, escludendo l’applicabilità ai lavoratori autonomi dei mezzi di repressione dell’antisindacalità, non ha violato gli artt. 1, 3 e 39 Cost., in quanto il principio di eguaglianza postula parità di trattamento solo quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive. Ha inoltre escluso che l’estensione possa derivare dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. collaborazioni organizzate dal committente), poiché il successivo comma 4 ne sancisce espressamente la non applicazione alle pubbliche amministrazioni.
Quanto alla tutela dei diritti sindacali, il Collegio ha osservato che le associazioni dei medici convenzionati possono sempre ricorrere al giudizio di cognizione ordinario, cui si assimila il processo che scaturisce dalla domanda ex art. 28 cit., nonché alla tutela cautelare di cui all’art. 700 c.p.c. La non completa sovrapponibilità dei rimedi non integra pertanto una violazione dell’art. 24 Cost. Il secondo motivo, in materia di spese di lite, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito non censurabile in cassazione.
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Nota della Redazione
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