La mancanza della procura alle liti nel rito del lavoro non è sanabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2087 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, il rilascio della procura alle liti, previsto dall’art. 163, n. 6, cod. proc. civ., è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell’atto introduttivo del giudizio. La mancanza di detto requisito comporta l’inesistenza giuridica dell’atto, che non può ritenersi sanata dal rilascio della procura in un momento successivo al deposito del ricorso, non trovando applicazione l’art. 125, secondo comma, cod. proc. civ. nel processo che inizia con ricorso, ove la costituzione della parte ricorrente avviene prima della notificazione. L’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, facendo espresso riferimento al solo “vizio che determina la nullità”.
Il Fatto
L’Azienda Ospedaliera, dopo aver corrisposto ai lavoratori le somme liquidate dal Tribunale di Napoli a titolo di lavoro straordinario festivo, vedeva riformata la pronuncia in appello con sentenza passata in giudicato. Agiva quindi per la restituzione delle somme dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Napoli, su impugnazione dei lavoratori, dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione per difetto di procura alle liti, ritenendo che la delibera del 2019 prodotta dal direttore generale non contenesse un valido conferimento dell’incarico processuale. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali l’Azienda denunciava la violazione degli artt. 342, 125 e 182, secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo che la delibera del 2019 fosse stata travisata e che il successivo deposito della procura nel 2021 avesse comunque sanato il vizio.
La S.C. ha innanzitutto confermato l’orientamento, richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui nel processo del lavoro la mancanza della procura determina l’inesistenza giuridica dell’atto introduttivo. Ha precisato che l’art. 125, secondo comma, cod. proc. civ., che ammette il rilascio della procura in data posteriore alla notifica dell’atto di citazione ma anteriore alla costituzione, non è applicabile al rito che inizia con ricorso: in tale rito, la costituzione della parte ricorrente avviene con il deposito dell’atto in cancelleria, prima della notificazione, sicché non ricorrono i presupposti testuali per la norma.
Quanto all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte ha rammentato che, nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009, la disposizione faceva riferimento a “un vizio che determina la nullità della procura”, senza contemplare l’ipotesi dell’inesistenza o della mancanza in atti. Sul punto ha richiamato le Sezioni Unite n. 37434 del 2022 e Cass. n. 28251 del 2023, che hanno escluso la sanatoria in tale ipotesi, a differenza del testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.
La Corte ha infine escluso che potesse attribuirsi rilievo alla tesi dell’errore materiale, prospettata solo in memoria: tale errore evocherebbe altre fattispecie normative, come il raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. o la rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., ma le memorie non possono integrare le censure originarie. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando l’Azienda alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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