Danno da segnalazione in Centrale Rischi: onere di allegazione e prova (Cass. civ. Sez. I n. 8480 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale derivante da illegittima segnalazione del debitore alla Centrale Rischi non è in re ipsa: costituisce danno-conseguenza e deve essere allegato e provato dal danneggiato, non bastando la sola liquidazione equitativa invocata in ragione dell’onta subita. In sede di legittimità è inammissibile la censura che, assumendo l’errore del giudice di merito nella valutazione delle prove, sia proposta come violazione di norma di diritto anziché come vizio motivazionale. La denunciata mancanza di un ragionamento presuntivo è deducibile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nei rigorosi limiti del fatto storico decisivo, con onere di indicarne la sede di ingresso in causa. Il giudizio sulla responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e il potere di compensazione delle spese sono valutazioni di merito, censurabili solo per anomalia motivazionale o violazione del principio che vieta di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
Una società, insieme a due fideiussori, propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di una somma derivante da un finanziamento chirografario con anticipo fatture. In via riconvenzionale gli opponenti chiedono la rettifica del saldo, la restituzione delle somme illegittimamente addebitate e il risarcimento del danno subito per la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi. Il Tribunale accoglie l’opposizione, ordina la cancellazione della segnalazione e condanna la banca al risarcimento, liquidando anche il danno all’immagine.
La Corte d’appello riforma parzialmente la decisione, escludendo il danno non patrimoniale per illegittima segnalazione, in quanto danno-conseguenza non provato, e negando il risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. per assenza di prova dell’an e del quantum. I soccombenti ricorrono per cassazione con cinque motivi, contestando la valutazione delle prove e la compensazione parziale delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo e il secondo motivo, entrambi incentrati sulla valutazione delle prove del danno non patrimoniale. Richiama il principio consolidato secondo cui in sede di legittimità è preclusa ogni censura diretta a criticare il convincimento formatosi dal giudice di merito sull’esame del materiale probatorio: la doglianza è proponibile solo come vizio motivazionale, non come violazione di norma di diritto.
La Suprema Corte precisa che la mancata applicazione di un ragionamento presuntivo, ove il giudice non abbia motivato, non è deducibile come violazione di legge, ma solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La fattispecie, rimodellata dal d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, richiede che il ricorrente indichi il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività, nel rispetto degli artt. 366 e 369 cod. proc. civ.
Nel caso concreto la censura è inammissibile anche come vizio motivazionale: quanto alla durata della segnalazione non risulta assolto l’onere di indicare la sede di tempestivo ingresso della circostanza nel processo di merito; quanto alla percepibilità della notizia da parte dei terzi difetta il requisito della decisività, trattandosi di riproposizione dell’onta già valutata come danno-evento.
Il terzo e il quarto motivo, sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione, sono parimenti inammissibili: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La censura sul mancato riconoscimento della responsabilità aggravata si riduce a critica del giudizio in fatto sui presupposti della malafede.
Il quinto motivo, sulle spese, è inammissibile: il potere di compensazione ha natura discrezionale e il sindacato di legittimità è limitato ad accertare la coerenza e la razionalità della motivazione, non la scelta in sé. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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