Sgravi contributivi per assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8483 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della fruizione del regime contributivo di maggior favore previsto dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, è sufficiente l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità. La norma non richiede, quale ulteriore condizione, la concreta percezione dell’indennità di mobilità, né esclude l’agevolazione per il lavoratore che goda di un diverso trattamento di disoccupazione. La disciplina applicabile va individuata ratione temporis, con riguardo alla data di perfezionamento dell’assunzione, restando irrilevante la successiva abrogazione del beneficio, operante solo a decorrere dal 1° gennaio 2017. L’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012 non configura un concorso apparente di norme risolubile a suo favore, poiché postula presupposti diversi e più restrittivi.

Il Fatto

La vicenda ha origine dall’avviso di addebito notificato dall’INPS a una datrice di lavoro per l’asserita indebita fruizione degli sgravi contributivi legati all’assunzione di una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità. Il beneficio era stato riconosciuto in relazione a un’assunzione a tempo indeterminato perfezionatasi nel novembre 2016, dopo il licenziamento intimato dal curatore del fallimento della società datrice.

Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 33 del 2020, hanno annullato l’avviso e riconosciuto il diritto della datrice di lavoro al regime contributivo più favorevole. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, in assenza di percezione dell’indennità di mobilità, dovesse trovare applicazione il più restrittivo regime dell’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012. La controricorrente ha resistito, evidenziando che tale disciplina presuppone un’assunzione a tempo pieno e indeterminato, non configurabile nel caso concreto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione di interpretazione della normativa sugli sgravi contributivi, collocata sul crinale tra la disciplina previgente, legata all’iscrizione nelle liste di mobilità, e quella posteriore, modulata su presupposti diversi e più restrittivi. Il ricorso dell’INPS contesta gli elementi costitutivi dell’agevolazione e assume che l’odierna controricorrente possa beneficiare, al più, del meno favorevole regime di cui all’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012.

Il Collegio muove dal dato testuale. L’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, nella formulazione applicabile ratione temporis, subordina il riconoscimento del regime di maggior favore a condizioni tassative e stringenti: l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Nessun altro requisito la norma prescrive. Non vi sono argomenti testuali o sistematici che impongano di aggiungere una condizione non prevista, consistente nella concreta percezione dell’indennità di mobilità o nella mancata percezione di un diverso trattamento di disoccupazione.

La Corte sottolinea che la lettera della legge, nel conferire rilievo alla sola iscrizione nelle liste di mobilità, rispecchia coerentemente la ratio della misura: incrementare l’occupazione stabile, sfoltendo le liste e alleviando gli oneri per la finanza pubblica. L’evoluzione diacronica della disciplina conferma tale lettura, poiché il regime di favore è stato abrogato solo quando le liste di mobilità hanno cessato di operare, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Quanto alla successione di leggi, la Corte esclude che il d.l. n. 76 del 2013, con efficacia retroattiva, possa travolgere il diritto di fruire del regime più favorevole per fattispecie perfezionatesi nel vigore della legge n. 223 del 1991. L’abrogazione è stata espressamente differita al gennaio 2017. Pertanto, la vicenda resta nell’alveo della disciplina previgente e ai suoi requisiti occorre avere riguardo.

La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente le spese in ragione della novità della questione ermeneutica. Dichiara inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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