Equa riparazione: alla seconda udienza deserta si applica l’estinzione (Cass. civ. Sez. II n. 8558 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza fissata in sede di opposizione non integra rinunzia tacita al ricorso e non consente la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità. La fattispecie è regolata in via analogica dal regime di sanatoria delle nullità del processo di cognizione: la comparizione del resistente sana il vizio di omessa o inesistente notifica; la comparizione del solo ricorrente impone la fissazione di un nuovo termine per la notifica. Se nessuna delle parti compare alla prima e alla seconda udienza, trova applicazione l’art. 181 cod. proc. civ., con la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio, pronunciabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’Appello di Catania l’indennizzo per l’irragionevole durata di un procedimento amministrativo, in qualità di dipendente dell’Amministrazione resistente. Il giudice designato aveva rigettato il ricorso per essere la pretesa, in gran parte prescritta, di valore irrisorio ai sensi dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001.
Proposta opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001, la Corte d’Appello fissava l’udienza collegiale; nessuna delle parti compariva né alla prima né alla seconda udienza. Il giudice tratteneva la causa in decisione e dichiarava inammissibile il ricorso per mancata prova dell’avvenuta notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione al Ministero resistente, escludendo la concessione di un nuovo termine in ragione del principio della ragionevole durata del processo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 181, 307 e 309 cod. proc. civ. e sosteneva che, in caso di omessa o inesistente notifica, il giudice debba concedere al ricorrente un nuovo termine perentorio per rinnovarla, tanto più che il termine di notifica nel procedimento di equa riparazione non ha carattere perentorio.
La Corte ha giudicato il motivo infondato. Le Sezioni Unite n. 5700 del 12.03.2014 hanno escluso la natura perentoria del termine indicato nel decreto di comparizione per la notifica dello stesso e del ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, in sede di opposizione, non è rinunzia tacita al ricorso e non legittima la declaratoria di improcedibilità o inammissibilità, perché una sanzione siffatta sarebbe più rigorosa di quella prevista dall’art. 348, comma 2, cod. proc. civ. per l’appellante.
Ne deriva l’applicazione analogica del regime di sanatoria del processo di cognizione: la comparizione di entrambe le parti sana il vizio di omessa o inesistente notifica; in difetto di spontanea costituzione del resistente e con la comparizione del solo ricorrente, il giudice fissa un nuovo termine per la notifica.
Nel caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla seconda udienza, invece, opera lo strumento dell’art. 181 cod. proc. civ., la cui applicazione ai procedimenti camerali di equa riparazione è imposta dall’identità di ratio, vertendosi in materia di diritti soggettivi, come affermato da Cass. Sez. II n. 4004 del 13.02.2024 e Cass. Sez. II n. 9376 del 21.05.2020.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la conseguenza dell’art. 181 cod. proc. civ. — al quale rinvia l’art. 309 cod. proc. civ. — non è la fissazione di un nuovo termine, ma l’immediata dichiarazione di estinzione, che ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ. è pronunciata anche d’ufficio. Il secondo motivo, che lamentava la preclusione dell’esercizio del diritto a un giusto processo, è rimasto assorbito. Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché il giudizio non poteva proseguire.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.