Notifica a società irreperibile assoluta se il messo attesta l’inesistenza della sede (Cass. civ. Sez. V n. 8602 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti tributari, l’irreperibilità assoluta della società contribuente sussiste quando il messo notificatore attesta l’inesistenza della sede all’indirizzo risultante in Anagrafe Tributaria, e non già la sola mancata consegna per assenza momentanea del destinatario. In tale ipotesi la notifica è legittimamente eseguita secondo il rito dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, senza che debba essere effettuata la ulteriore notificazione prevista per la sola irreperibilità relativa. L’attestazione del messo fa fede fino a querela di falso e non può essere superata da una successiva vicenda di annullamento in autotutela relativa a diverso atto e diverso anno d’imposta. L’illegittima notificazione dell’atto prodromico determina la nullità della cartella di pagamento che ne deriva.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una società contribuente una cartella di pagamento per un importo derivante da avviso di rettifica e liquidazione reso definitivo per mancata impugnazione. La società ha contestato la cartella, eccependo la nullità per la mancata notifica dell’avviso prodromico, che a suo avviso avrebbe dovuto essere eseguita secondo il rito degli irreperibili relativi.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto che ricorresse una ipotesi di irreperibilità relativa, valorizzando anche l’annullamento in autotutela di una cartella successiva relativa a diverso anno d’imposta. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione, già tratteggiata dal giudice del gravame con richiamo alla Corte Costituzionale n. 258/2012, tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta. La prima presuppone che il luogo di consegna sia noto e che la consegna sia impossibile solo per momentanea assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato; la seconda ricorre quando il messo attesta che all’indirizzo non esiste alcun luogo riferibile al destinatario.
La difesa erariale ha contestato il criterio seguito dalla CTR, osservando che l’attestazione del messo notificatore fa fede fino a querela di falso e che, non essendo stata contestata con le forme appropriate, deve considerarsi incontestabile. Ha inoltre escluso che l’annullamento in autotutela di una notifica successiva, relativa ad altro anno d’imposta e caratterizzata da un errore diverso del notificante, possa dimostrare l’irregolarità della notifica precedente.
La Corte ha ritenuto decisivo il dato temporale. La notifica contestata risale al 12 settembre 2014, mentre il cambio di sede della società è successivo, collocandosi nel marzo 2015. La notifica fu quindi tentata al precedente indirizzo, dove allora avrebbe dovuto trovarsi la sede; il notificante ha però attestato l’inesistenza della sede, con la conseguenza che l’irreperibilità deve qualificarsi come assoluta, non essendo stato rinvenuto alcun ufficio.
Da tale qualificazione discende che non doveva essere effettuata la ulteriore notificazione prevista solo in tema di irreperibilità relativa. Il motivo è stato pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata; non necessitando ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per giustificati motivi, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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