Accertamento induttivo puro e presunzioni supersemplici con inversione dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 8751 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui l’accertamento dei redditi d’impresa sia condotto con metodo induttivo a norma dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare la rettifica su presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non è pertanto conforme a diritto la decisione che annulli l’atto impositivo per difetto di pregnanza indiziaria delle movimentazioni bancarie, giacché in tale ipotesi si produce un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi è tenuto a dimostrare che l’imponibile accertato non è stato conseguito o lo è stato in misura inferiore, non potendo supplire al riguardo un apprezzamento discrezionale officioso del giudice. Identico principio vale in materia di IVA ai sensi dell’art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972.
Il Fatto
La controversia ha origine da indagini finanziarie compiute nei confronti di una società semplice esercente coltivazioni e allevamento di ovini e dei relativi soci, nell’ambito di un procedimento penale per contrasto alle frodi comunitarie. Acquisita l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’utilizzo fiscale dei documenti, la Guardia di Finanza redigeva un processo verbale di constatazione per gli anni 2004-2006. L’amministrazione invitava la società a giustificare le movimentazioni sui conti, intestati alla società e ai soci, senza ottenere riscontro, e procedeva quindi a ricostruire l’imponibile con metodo induttivo.
Per l’anno 2004 l’Ufficio, muovendo dalla duplice attività esercitata, ripartiva equitativamente i proventi tra reddito agrario e reddito d’impresa, emettendo avvisi di accertamento per IRAP, IVA e imposte dirette. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per incompetenza territoriale dell’ufficio procedente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riconosceva la competenza ma rigettava l’appello nel merito, reputando le presunzioni poste a base della rettifica sfornite di adeguato impianto probatorio. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi; le contribuenti restano intimate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2727 cod. civ. L’Agenzia sostiene che il giudice d’appello, esigendo presunzioni munite dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, abbia sovrapposto il paradigma dell’accertamento analitico-induttivo a quello induttivo puro, in contrasto con lettera e ratio della norma.
La Corte ritiene la censura fondata. L’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 abilita l’ufficio, nei casi previsti, a rettificare i redditi d’impresa con il metodo induttivo puro, cioè sulla base di elementi presuntivi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, in deroga al comma 1 e con facoltà di prescindere dalle risultanze contabili. Il discrimine tra i due metodi riposa sul grado di inattendibilità dei dati contabili: nel primo caso l’incompletezza o falsità non impedisce di utilizzare le scritture e impone presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.; nel secondo le omissioni sono così gravi da inficiare l’utilizzabilità anche dei dati apparentemente regolari.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, che ammette in caso di accertamento induttivo puro il ricorso a presunzioni supersemplici (Sez. V n. 33604 del 2019; Sez. 6-5 n. 4662 del 2023; Sez. V n. 19191 del 2019), con il correttivo che i costi vanno comunque determinati induttivamente per non colpire il profitto lordo in luogo del netto. Da tali presunzioni deriva un’inversione dell’onere della prova: grava sul contribuente allegare gli elementi reddituali idonei a contrastare la pretesa, senza che il giudice possa sostituirsi alle parti con un apprezzamento discrezionale, restando vincolato al principio iuxta alligata et probata partium.
La Commissione regionale non ha fatto buon governo di tali principi, avendo preteso, in presenza di un accertamento induttivo puro, presunzioni dotate di pregnanza indiziaria. La sentenza è pertanto cassata sul primo motivo, con assorbimento degli altri, e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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