Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio dell’Agenzia e deducibilità dei costi (Cass. civ. Sez. 5 n. 6248 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisse in un’evasione fiscale; tale prova può essere anche solo indiziaria e non richiede la dimostrazione della partecipazione all’accordo criminoso, essendo sufficiente che il contribuente “sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta”, dell’evasione. Non sono invocabili a prova contraria la regolarità della contabilità, la regolarità e congruità dei pagamenti o la mancanza di benefici dalla rivendita, trattandosi di circostanze già insite nella nozione stessa di operazione soggettivamente inesistente. Quanto ai costi, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, come novellato dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili non per il solo fatto di essere stati sostenuti, ma solo se non contrastano con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza; l’IVA indetraibile corrisposta al soggetto interposto non è comunque deducibile, configurando un esborso non inerente.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di commercio di rottami metallici, era stata destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con cui l’Ufficio contestava l’indebita deduzione di costi per operazioni soggettivamente inesistenti fatturate dalla c.d. “cartiera”, la mancata indicazione di ricavi e l’indebita detrazione IVA. Avverso l’atto impositivo, la società proponeva ricorso, accolto solo parzialmente in primo grado. L’Ufficio proponeva appello e, nelle more del giudizio, la società veniva cancellata dal registro delle imprese. La Commissione tributaria regionale rigettava l’impugnazione, ritenendo che la regolarità delle registrazioni e la corrispondenza dei pagamenti dimostrassero l’effettività delle operazioni e che l’Amministrazione non avesse assolto all’onere probatorio. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, con riferimento al primo motivo, ha accolto il ricorso, enunciando il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria è gravata da un duplice onere probatorio: provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e provare che il destinatario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza. Il giudice di merito aveva invece erroneamente escluso la rilevanza degli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, quali i locali idonei allo stoccaggio ottenuti solo dal 2012, l’inserimento della fornitrice in un gruppo fraudolento e le dichiarazioni rese in sede penale, limitandosi a valorizzare la regolarità formale della documentazione. La Corte ha precisato che tali elementi di prova, da soli, non bastano ma devono essere suffragati da obiettivi riscontri, mentre la regolarità contabile e dei pagamenti non può essere invocata dal contribuente come prova della genuinità dell’operazione.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha affermato che l’art. 8 d.l. n. 16/2012, nell’escludere l’automatica indeducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti, non ha introdotto una deducibilità automatica, che resta subordinata al rispetto dei principi di effettività, inerenza, competenza e certezza. La pronuncia impugnata, che aveva applicato la novella senza un concreto apprezzamento delle circostanze, è stata quindi cassata. Inoltre, l’IVA indetraibile, in quanto corrisposta al soggetto interposto e non all’effettivo cedente, non è inerente e non può essere dedotta ai fini delle imposte dirette.
La Corte ha accolto il primo e quarto motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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