TARI, esenzione per rifiuti speciali provata dal contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 8845 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti, con presunzione iuris tantum di produttività superabile solo dalla prova contraria del detentore. L’esenzione prevista per la parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore ne dimostri il trattamento conforme alla normativa vigente, costituisce eccezione alla regola generale di pagamento del tributo. Il relativo onere probatorio grava pertanto sul contribuente che invoca l’esenzione, non sull’amministrazione. L’omessa individuazione quantitativa dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani da parte del regolamento comunale non determina l’esenzione totale dal tributo, restando riconosciuta al contribuente, ricorrendone i presupposti, solo una riduzione tariffaria secondo criteri di proporzionalità.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello contro la pronuncia di primo grado, che a sua volta aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di accertamento TARI relativo agli anni 2013-2016 emesso dal Comune. La contribuente contestava l’assimilazione di alcuni rifiuti speciali ai rifiuti urbani e la mancata disapplicazione del regolamento comunale, privo dei limiti quantitativi per l’assimilazione. Il Comune resiste con controriscorso e ha depositato memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 14, comma 10, d.l. n. 201/2011, dell’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 158/1999 e delle disposizioni regolamentari comunali, sostenendo che la pericolosità del rifiuto non debba essere dimostrata di volta in volta dal contribuente, ma risulti direttamente dalle disposizioni speciali in materia.

La Corte osserva che le doglianze non colgono nel segno, poiché il giudice di merito ha rilevato la mancanza di prova certa sulla reale natura dei rifiuti assimilati e sull’imputabilità degli stessi ad aree produttive in modo continuativo e prevalente. La Commissione tributaria regionale ha correttamente posto l’onere della prova sul contribuente, il quale avrebbe potuto impugnare le delibere regolamentari o avvalersi di una perizia tecnica, senza che l’attività di controllo dell’Ufficio Tributi abbia escluso dalla tassazione le superfici effettivamente produttive di rifiuti speciali pericolosi.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il presupposto impositivo è la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti, con presunzione iuris tantum superabile solo dalla prova contraria del detentore (Cass. n. 6551 del 2020, Cass. n. 14037 del 2019, Cass. n. 18054 del 2016). L’esenzione, in quanto eccezione alla regola generale di pagamento, deve essere provata dal contribuente (Cass. n. 10634 del 2019, Cass. n. 17622 del 2016, Cass. n. 775 del 2011), non operando deroghe e riduzioni in via automatica.

Sul piano del diritto sostanziale, la Corte ribadisce che in tema di TARSU, su principi applicabili anche alla TARI, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani da delibera comunale, anche quando questa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria secondo criteri di proporzionalità, ove dimostri la riduzione della superficie tassabile o l’avvio a recupero diretto dei rifiuti (Cass. n. 12039 del 2024, Cass. n. 9214 del 2018). Ne deriva che l’omessa individuazione quantitativa dei rifiuti non può comportare l’esenzione totale dal tributo.

La sentenza impugnata risulta conforme a tali principi, avendo il Comune considerato tassabili tutte le superfici del compendio produttivo, ad eccezione delle aree effettivamente produttive di rifiuti speciali. Il ricorso è dunque integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *