Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 8862 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia al ricorso si perfeziona, a seguito della riforma dell’art. 390 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149/2022, con il deposito in cancelleria, del quale è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La rinuncia, dunque, è idonea a determinare la definizione del processo senza alcuna pronuncia sul merito dei motivi. Il cd. doppio contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 a carico del ricorrente rimasto soccombente, non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso: la misura, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Una società impugnava un avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’accisa asseritamente dovuta in conseguenza dell’ipotizzato dirottamento di gpl da uso domestico a uso autotrazione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società; l’appello dell’ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale.

La Corte, con una precedente sentenza, accoglieva il ricorso dell’amministrazione, cassando la decisione impugnata e disponendo il rinvio al giudice del merito. Riassunta la causa, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’ufficio. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, resistito dall’amministrazione con controricorso. Nelle more del giudizio interveniva la rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto del deposito telematico dell’istanza di rinuncia al ricorso, intervenuta prima della decisione, e la esamina alla luce della disciplina applicabile. Richiama, anzitutto, il principio secondo cui, in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, disposizione di natura sostanziale e operante verso l’amministrazione finanziaria per i tributi, comporta che il liquidatore conservi i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale. Sul punto richiama Cass. n. 18310 del 2023 e Cass. n. 36892 del 2022.

Il Collegio rileva poi che, a seguito della riforma dell’art. 390 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022, la rinuncia si perfeziona con il deposito in cancelleria, del quale è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. La norma è applicabile anche ai giudizi in corso, in forza dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022.

Nel caso concreto, la Corte accerta che tale comunicazione è avvenuta, e dichiara pertanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La definizione del processo per rinuncia non comporta alcun esame dei motivi di ricorso.

Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la compensazione, in considerazione della natura della lite e dell’andamento del giudizio. Infine, il Collegio esclude la debenza del cd. “doppio contributo”: l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, trova applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, non già in ipotesi di rinuncia. Trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non ammette estensione analogica, come già affermato da Cass. n. 23175 del 2015, Cass. n. 34025 del 2023 e Cass. n. 32622 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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