Appello dell’Ufficio sul merito impone pronuncia sulla legittimità della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 7733 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello tributario che si limiti a statuire sulla regolazione delle spese di lite, omettendo di esaminare il merito della pretesa fiscale, incorre in omessa pronuncia su punto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. L’appello dell’Ufficio che investa la legittimità della cartella di pagamento e la tempestività della sua notifica impone al giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla tempestività della formazione del ruolo e della notifica stessa. La statuizione sulle spese non esaurisce la materia del contendere quando l’atto di appello abbia concluso per la conferma della legittimità dell’atto impositivo. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame.
Il Fatto
L’erede di un contribuente proponeva ricorso con istanza di reclamo avverso una cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno d’imposta 2003, eccependo la prescrizione del debito iscritto a ruolo. La cartella era stata notificata nel marzo 2007. L’Agenzia delle Entrate si costituiva; il concessionario della riscossione non si costituiva.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando l’assenza di prove sull’interruzione del termine prescrizionale decennale e l’estinzione del diritto a riscuotere. L’Ufficio proponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello e condannava l’Agenzia alle spese, sul rilievo che la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio deduce omessa pronuncia su punto decisivo e falsa applicazione della disciplina sui termini di notifica delle cartelle derivanti da liquidazione della dichiarazione. Lamenta che la sentenza d’appello si sia soffermata unicamente sull’addebito delle spese processuali tra ente impositore e concessionario, pur essendo l’appello volto alla conferma della legittimità della cartella, alla declaratoria di tempestività della notifica e alla tempestività della formazione del ruolo.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’atto di appello dell’Agenzia non attingeva soltanto l’illegittimità della pronuncia sotto il profilo della regolazione delle spese di lite: esso insisteva sulla fondatezza della pretesa fiscale veicolata mediante la cartella e concludeva per la legittimità di quest’ultima, invocando una declaratoria di tal segno.
Il giudice d’appello ha dunque trascurato di statuire sul merito della vicenda, sorvolando sugli aspetti relativi alla tempestività della formazione del ruolo e della notifica della cartella concernente l’anno 2003. La decisione impugnata si è arrestata alla questione della legittimazione passiva e delle spese, senza affrontare il nucleo sostanziale della controversia.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in materia di condanna alle spese, resta assorbito dall’accoglimento del primo. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del primo mezzo; la sentenza d’appello è cassata con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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