Compatibilità tra ammortamento del diritto di concessione e deduzione del canone alla società di gestione del servizio idrico (Cass. civ. Sez. 5 n. 9395 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di componenti reddituali a efficacia pluriennale, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento, per ragioni che non concernono l’errato computo del singolo rateo ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo di esso (quale la natura onerosa del diritto da cui l’ammortamento scaturisce), va valutata con riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo è indicato. Ne consegue che il potere di contestare la deducibilità di una quota di ammortamento si rinnova per ogni esercizio in cui essa è esposta. L’acquisizione del diritto di concessione nell’ambito della trasformazione delle aziende municipalizzate in S.p.A., disciplinata dall’art. 17 della legge n. 127/1997, avendo natura realizzativa e onerosa, legittima l’ammortamento del relativo costo ai sensi dell’art. 103, comma 2, TUIR. Tale deduzione è compatibile con quella del canone periodico corrisposto all’ente concedente, trattandosi di oneri con funzioni economiche distinte.
Il Fatto
Il Comune di Como aveva gestito il servizio idrico tramite un’azienda municipalizzata, trasformata dapprima in azienda speciale e poi, nel 1997, in S.p.A. L’operazione, fiscalmente qualificata come “trasformazione/conferimento”, aveva comportato il trasferimento dei beni del demanio idrico alla nuova società. Con avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione la quota di ammortamento relativa alle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio per il diritto di concessione, ritenendo che il relativo costo fosse già remunerato dal canone versato al Comune. La società contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia la C.t.p. di Milano sia la C.t.r. della Lombardia avevano rigettato il ricorso. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, riguardanti la natura onerosa dell’acquisizione del diritto di concessione e la compatibilità tra ammortamento e canone, ritenendoli fondati. I giudici hanno innanzitutto ricordato che la disciplina speciale di cui all’art. 17 della legge n. 127/1997 configura un’operazione di trasformazione/conferimento con natura realizzativa e fiscalmente onerosa. Ne deriva che il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobilizzazione non coincide con un esborso monetario, ma è costituito dal valore attribuito al diritto in occasione dell’operazione straordinaria: un dato che la C.t.r. aveva erroneamente ignorato, qualificando il trasferimento come gratuito e assimilabile a un comodato.
La Corte ha inoltre precisato che l’art. 103, comma 2, TUIR ammette espressamente l’ammortamento del costo dei diritti di concessione, i quali, per loro natura, non implicano la titolarità della proprietà dei beni sottostanti ma solo un diritto di utilizzazione economica degli stessi. Proprio per questa ragione, la mancanza di proprietà non può costituire un ostacolo alla deduzione delle quote di ammortamento. Parimenti infondata è la tesi della duplicazione di oneri: la quota di ammortamento e il canone hanno funzioni economiche distinte, poiché il primo rappresenta la ripartizione del costo storico del diritto lungo la sua vita utile, mentre il secondo è il corrispettivo per la disponibilità e l’uso dei beni demaniali concessi.
La compatibilità delle due deduzioni trova conferma, in via analogica, nell’art. 102, comma 8, TUIR, richiamato per le immobilizzazioni immateriali dall’art. 103, comma 4, TUIR, che disciplina l’ammortamento dei beni detenuti in usufrutto o locazione e ammette la deduzione delle quote da parte dell’usufruttuario o dell’affittuario, i quali sono al contempo tenuti al pagamento di un canone. La Corte ha infine rilevato che, nel contratto di servizio, non risultava alcuna deroga convenzionale all’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili.
Quanto al primo motivo, concernente la decadenza del potere accertativo, la Corte lo ha rigettato richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 8500 del 2021, secondo cui, per i componenti a efficacia pluriennale, la decadenza va valutata con riferimento alla dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato. Ne consegue che il potere di contestazione si rinnova per ogni esercizio e l’accertamento per il 2008 è tempestivo. Restano assorbiti i motivi relativi a vizi di motivazione, ultrapetizione e sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario della contribuente, annullando l’avviso di accertamento.
Nota della Redazione
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