Sanzioni doganali: legittimazione del dichiarante esclusa per l’IVA all’importazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16539 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni doganali, una volta che la causa pregiudicante relativa all’accertamento sia stata definita in secondo grado, non opera la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può trovare applicazione soltanto la sospensione facoltativa prevista dall’art. 337 cod. proc. civ.. Il mancato esercizio di tale potere discrezionale non è equiparabile alla violazione dell’obbligo di sospensione. La pendenza di un procedimento penale non determina la sospensione del processo tributario, poiché la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica. La buona fede dell’importatore non ha valenza esimente in re ipsa, richiedendo la prova di un errore incolpevole imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali. La responsabilità per la compartecipazione a un meccanismo di evasione dei dazi antidumping fonda la legittimazione passiva per le sanzioni relative ai dazi, ma non si estende a quelle per l’omesso versamento dell’IVA all’importazione, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano la solidarietà tra importatore e rappresentante.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rettificato le dichiarazioni di importazione presentate da una società, riclassificando la merce, costituita da parti di biciclette a pedalata assistita di origine cinese, quale prodotto finito ai sensi della Regola generale n. 2a della nomenclatura combinata, con applicazione del dazio antidumping nella misura del 62,10% e del dazio compensativo del 17,20%. Il ricorrente, dichiarante doganale, ha impugnato l’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni, per un importo complessivo pari a € 2.019.500, previste dall’art. 303, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo il ricorrente debitore dell’obbligazione doganale per i dazi e consapevole del meccanismo fraudolento emerso dall’indagine OLAF. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla sospensione del giudizio, l’erronea esclusione della buona fede e l’omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva in relazione all’IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, affermando il principio secondo cui l’art. 295 cod. proc. civ. opera solo quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Una volta definita in secondo grado, residua soltanto il potere facoltativo di sospensione ex art. 337 cod. proc. civ.. Il medesimo ambito applicativo è stato riconosciuto all’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, sul presupposto della coincidenza del relativo campo di applicazione con quello dell’art. 295 cod. proc. civ.
La Corte ha altresì escluso ogni automatismo sospensivo legato alla pendenza del procedimento penale, richiamando il principio per cui la sentenza penale, nel contenzioso tributario, non ha efficacia vincolante ma costituisce semplice indizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario. Ha inoltre ritenuto non applicabile la depenalizzazione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 8/2016, trattandosi di ipotesi aggravata di contrabbando ai sensi degli artt. 292 e 295 T.U.L.D.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la buona fede del dichiarante non è presunta e non ha valenza esimente in re ipsa. Il legittimo affidamento richiede la prova di un errore incolpevole imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non potendo consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito tale dimostrazione, essendo emersa anzi, dagli atti del procedimento penale, la piena consapevolezza del meccanismo di importazione frazionata finalizzato all’evasione del dazio antidumping.
Il terzo motivo è stato ritenuto parzialmente fondato. La Corte ha escluso che la responsabilità del ricorrente derivasse dalla qualità di rappresentante indiretto, essendo invece fondata sulla contestata compartecipazione al meccanismo di evasione, con conseguente inconferenza del richiamo alla sentenza CGUE 12/05/2022, C-714/20. Ha tuttavia rilevato un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale escluso in motivazione la legittimazione passiva per l’IVA ma accolto integralmente l’appello in dispositivo. Tale incongruenza è stata emendata in sede di legittimità, con declaratoria di carenza di legittimazione sostanziale passiva del ricorrente limitatamente alle sanzioni per l’omesso versamento dell’IVA.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria
- Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione e dei processi