Esibizione documenti bancari ante decennio e limiti dell’art. 119 TUB (Cass. civ. Sez. I n. 8914 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, quarto comma, del d.lgs. n. 385/1993, ha natura sostanziale e può essere azionato, in caso di inadempimento della banca, mediante istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso del giudizio, purché la documentazione sia stata preventivamente richiesta e siano decorsi novanta giorni senza consegna. In tale ipotesi l’ordine di esibizione non può che circoscriversi alla medesima documentazione che il cliente avrebbe diritto di ottenere ai sensi della norma sostanziale, con la conseguenza che la richiesta concernente documenti anteriori al decennio è inibita e non può trovare accoglimento. Resta ferma la possibilità di azionare l’obbligazione di consegna originaria, di cui al secondo comma dell’art. 119 TUB, per il periodo eccedente il decennio, ove sia allegato l’omesso invio alle debite scadenze e non operi la prescrizione.

Il Fatto

Una società correntista ha convenuto in giudizio la banca deducendo l’illegittimità e l’indebita applicazione, su due rapporti di conto corrente, di anatocismo, spese non pattuite, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali e valute. Ha chiesto l’accertamento dell’esatto saldo di un rapporto ancora in essere e la ripetizione delle somme asseritamente indebite su un rapporto estinto, sollecitando l’esibizione dei contratti e degli estratti conto mancanti.

Il Tribunale ha respinto la domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio. La Corte d’appello ha confermato, rilevando che la mancata produzione degli estratti conto integrali non consentiva di individuare le poste indebite né la natura delle rimesse, e ha escluso l’ordine di esibizione perché relativo a documenti ante decennio. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Sul primo e sul secondo motivo osserva che la società non si confronta con la ratio decidendi, fondata non sull’esistenza del contratto scritto ma sul difetto di prova analitica delle poste indebite. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è illustrato nel “come” e nel “quando”, e l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto sia stato comunque valutato. La censura sulla ripartizione dell’onere probatorio è inammissibile perché investe il governo del materiale probatorio, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Sul terzo motivo la Corte ribadisce la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Solo le prime costituiscono pagamento in senso tecnico. A fronte dell’eccezione di prescrizione della banca, grava sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria dei versamenti, mentre la banca deve allegare solo l’inerzia del titolare e la volontà di approfittarne.

Il nucleo del provvedimento è il quarto motivo. La Corte ricostruisce la portata dell’art. 119 TUB e il suo rapporto con l’art. 210 c.p.c. L’obbligazione della banca si articola su due piani: la consegna del contratto e l’invio periodico degli estratti conto (art. 117 e 119, secondo comma); la ri-consegna a richiesta, limitata al decennio anteriore (quarto comma). Il limite decennale delimita l’obbligazione e non è superabile.

L’ordine di esibizione, quando è proiezione dell’inadempimento di quell’obbligazione, non può estendersi oltre la documentazione ivi considerata. La tesi del ricorrente, secondo cui l’art. 210 c.p.c. non conosce limiti temporali, è respinta: se l’istanza dipende dall’inadempimento dell’obbligo di ri-consegna, ne segue necessariamente il perimetro. Diverso è il caso in cui sia allegato l’omesso invio originario degli estratti conto oltre il decennio, azionabile ex art. 119, secondo comma, TUB, ove non operi la prescrizione e con onere della banca di provare l’avvenuta consegna.

Sul quinto e sesto motivo, relativi alla CTU contabile, la Corte conferma che il giudizio su necessità e utilità della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile se non per anomalia motivazionale. Il rigetto è motivato e non apodittico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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