Fusione per incorporazione e notifica del ricorso per cassazione alla società estinta: inammissibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 4803 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta alla sola società incorporante, che prosegue in tutti i rapporti anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti della società incorporata, ormai estinta, e non nei confronti dell’incorporante, salva la possibilità, per la controparte che non sia stata resa edotta dell’intervenuta fusione, di notificare l’atto di impugnazione anche nei confronti di quest’ultima.
Il Fatto
Il Tribunale di Velletri aveva respinto l’opposizione proposta dal correntista a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per la rideterminazione del saldo di un conto corrente e di un finanziamento, in ragione dell’illegittimo addebito di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado.
Il correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione, notificandolo a MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., società che aveva agito in primo grado quale mandataria della banca. Nel giudizio di legittimità è intervenuta la cessionaria del credito, eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto nei confronti di una società estinta per fusione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società cessionaria, ritenendola fondata. Ha rilevato che il ricorso era stato proposto e notificato a una società che non aveva mai partecipato al giudizio in proprio, ma quale mandataria del titolare del diritto, e che era estinta da un decennio, essendo stata incorporata per fusione con effetto dal 12.05.2013.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21970 del 2021, la Corte ha affermato che, in caso di fusione per incorporazione, la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta alla sola società incorporante. Quest’ultima prosegue in tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, la quale si estingue.
Ne consegue che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere rivolto e notificato alla società incorporante o, al più, alla cessionaria intervenuta. La notifica effettuata nei confronti della società estinta rende il ricorso inammissibile, non essendo configurabile alcuna sanatoria, in quanto il vizio riguarda la stessa vocatio in ius.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.