Mancato deposito della relata di notifica e improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 20255 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che abbia allegato, espressamente o implicitamente, l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata ha l’onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica del provvedimento munita della relata di notifica, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Tale onere non può ritenersi assolto né sanato dalla mancata contestazione della controparte, né dalle disposizioni dell’art. 372, comma 2, c.p.c. che consentono il deposito di documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza. La tardività del ricorso, conseguente all’applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c., può essere rilevata anche d’ufficio.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda di ripetizione di somme indebitamente addebitate su un conto corrente bancario per anatocismo, interessi ultralegali e commissioni non pattuite per iscritto. Il Tribunale di Patti, all’esito di una CTU contabile, aveva accertato l’illegittimità della capitalizzazione periodica e condannato la società cessionaria del credito al pagamento di una somma in favore dei correntisti.
A seguito di appello, la Corte d’Appello di Messina riformava parzialmente la decisione, escludendo la condanna restitutoria per mancata ricostruzione del saldo finale del conto e ritenendo la cessionaria non obbligata a restituire somme derivanti dal rapporto originario tra correntista e banca cedente. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza sotto due profili: la violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. in ordine alla prova della chiusura del conto, e la violazione dell’art. 111 c.p.c. per la mancata prosecuzione del processo nei confronti della parte originaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. La ricorrente aveva dato atto nei propri atti che la sentenza era stata notificata, rendendo così applicabile il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., ma non aveva prodotto la relata di notificazione.
La Corte ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di legittimità, l’allegazione dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata — espressa o implicita — impone al ricorrente l’onere di depositarne la copia autentica con la relata. Tale adempimento deve avvenire nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità, non essendo sanabile il vizio dalla mancata contestazione della controparte.
Quanto alla rilevanza d’ufficio del vizio, la Corte ha precisato che il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche in assenza di eccezione della parte controricorrente, in quanto la norma presidia, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. La modifica dell’art. 372 c.p.c. non ha inciso sugli oneri posti dall’art. 369 c.p.c., né consente di sanare il mancato tempestivo deposito della sentenza completa di relata.
La Corte ha, infine, dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.