Nullità parziale della fideiussione e decadenza ex art. 1957 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 21402 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990 e con l’art. 101 TFUE si estende all’intero contratto solo in caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza, con la conseguente preclusione per il giudice di rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità. La presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all’art. 1957 c.c., non determina l’elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell’obbligo di esperire un’azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale.

Il Fatto

Una società cessionaria di crediti otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di due fideiussori per il pagamento di una somma dovuta in forza di una fideiussione omnibus a prima richiesta. I fideiussori proponevano opposizione, eccependo la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttivo di clausole dello schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda per carenza probatoria, ma la Corte d’Appello, pur riconoscendo la nullità di alcune clausole, rigettava il gravame ritenendo che la nullità non si estendesse all’intero contratto e che non vi fosse stata decadenza del creditore.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha evidenziato che la decisione impugnata si fondava sulla mancata prova dell’essenzialità delle clausole nulle e sulla loro incidenza sull’economia contrattuale, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. La tesi della rilevabilità d’ufficio della nullità antitrust, pur corretta, è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, poiché la Corte d’Appello non aveva negato il potere di rilevazione officiosa, ma aveva escluso l’effetto estensivo della nullità all’intero contratto in assenza di prova dell’interdipendenza, onere gravante sulla parte interessata.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità al resto del contratto di fideiussione, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare l’interdipendenza tra la clausola nulla e l’assetto contrattuale. Anche la nullità parziale presuppone l’incidenza della clausola difforme sull’assetto degli interessi, richiedendosi la prova di un concreto pregiudizio. I ricorrenti non avevano specificamente censurato questa parte della ratio, limitandosi ad allegare la nullità astratta delle clausole, senza dimostrare l’effetto caducatorio sull’intero rapporto.

Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato. La Corte ha affermato la regola pacifica per cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” è indicativa della natura autonoma della garanzia. Tale natura autonoma, che trasforma la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia, comporta il venir meno dell’obbligo per il creditore di proporre un’azione giudiziale contro il debitore principale entro il termine semestrale, essendo sufficiente una mera iniziativa stragiudiziale per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

La Corte di merito aveva accertato che il creditore aveva esperito un tentativo stragiudiziale di pagamento verso il debitore principale, ritenuto idoneo a impedire la decadenza. Alla luce del principio enunciato, fondato sulla concorrenza tra la clausola “a prima richiesta” e la disciplina legale di cui all’art. 1957 c.c., l’iniziativa stragiudiziale era sufficiente a conservare il diritto di credito nei confronti dei fideiussori, con conseguente rigetto dell’opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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