Motivazione apparente e contrasto irriducibile con il dispositivo (Cass. civ. Sez. V n. 8922 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza di merito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il vizio deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Integra tale vizio la sentenza in cui l’incipit e lo svolgimento dei motivi accolgono le censure dell’appellante, mentre la conclusione e il dispositivo esprimono il rigetto dell’appello.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, relativo a una annualità, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiore IVA, IRAP, IRES e sanzioni. L’accertamento muove dai rilievi di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che ha contestato alla contribuente la deduzione di componenti negativi non documentati, in violazione dell’art. 109 del TUIR, riferiti a operazioni inesistenti.
Il giudice provinciale accoglie il ricorso introduttivo della società in fallimento. Il giudice di secondo grado, in riforma, respinge l’appello dell’Agenzia delle entrate. Avverso tale pronuncia l’Agenzia propone ricorso per cassazione con tre motivi; la contribuente resta intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, con conseguente impossibilità di comprendere l’effettiva determinazione assunta dal giudice. La Corte ritiene la censura fondata.
Il Collegio ricostruisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, ricordando che l’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 ha escluso l’ammissibilità delle censure di contraddittorietà e insufficienza del ragionamento del giudice di merito. Residua il solo controllo del minimo costituzionale, da intendersi violato quando la motivazione sia meramente apparente, oppure si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o ancora risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile.
A sostegno del principio la Corte richiama Cass. Sez. I, ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, conforme a Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 e a Cass. Sez. Un., sentenza n. 8053 del 07/04/2014. Il vizio, precisa, deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Nel caso di specie la Corte ravvisa un’antinomia evidente. L’incipit dei motivi afferma che «La Corte ritiene l’appello fondato» e la decisione sulle censure accoglie la prospettazione dell’Amministrazione, sia quanto al contraddittorio endoprocedimentale, sia quanto alla legittimità dell’accertamento induttivo puro, sia quanto alle riprese nel merito per il mancato assolvimento dell’onere della prova sui componenti negativi di reddito. La conclusione e il dispositivo, invece, esprimono il rigetto dell’appello, rendendo non comprensibile la volontà e il comando del giudice.
La fondatezza del primo motivo assorbe il secondo, relativo al contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, e il terzo, concernente la violazione dell’art. 109 TUIR: tali questioni dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio. La sentenza è pertanto cassata e la controversia rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l’esame del profilo e di quelli rimasti assorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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