Notifica cartella via PEC da indirizzo estraneo all’INI-Pec non è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 14407 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, desumibile dall’indirizzo del mittente. L’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nei pubblici elenchi è testualmente riferito al solo destinatario della notifica, non al notificante. Ne consegue che la parte contribuente deve allegare e provare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione dell’atto da un indirizzo diverso da quello registrato, non essendo sufficiente il richiamo a un pericolo meramente ipotetico.
Il Fatto
Una società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella di pagamento relativa all’IMU per l’anno 2012 e del prodromico avviso di accertamento.
La C.T.R. aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, per improcedibilità dell’azione e carenza di interesse, rilevando che l’atto impositivo sotteso era stato ritualmente notificato. Respinta l’eccezione di invalidità della notificazione telematica proveniente da indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi, la società ricorre in Cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono trattati congiuntamente per connessione. Il contribuente contesta che l’agente della riscossione, discostandosi dallo schema dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, abbia notificato utilizzando un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, con conseguente impossibilità di verificare la provenienza dell’atto. Si denuncia la violazione degli artt. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 e 16-ter del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012.
La Sezione richiama una propria recentissima pronuncia su caso analogo, secondo cui l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo invece che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. Il percorso argomentativo muove dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994, che consente la notificazione telematica degli atti e contiene previsioni specifiche per mittente e destinatario.
La Corte osserva che l’obbligo di utilizzare un indirizzo risultante da pubblici elenchi appare testualmente riferito solo al destinatario e non al notificante, per il quale è richiesto unicamente un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi. La norma speciale tributaria differisce dunque dalla previsione generale solo quanto al soggetto che riceve la notificazione. Viene in rilievo, inoltre, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto tra Amministrazione e contribuente.
Nel caso concreto la società non ha dato conto di alcun pregiudizio sostanziale, limitandosi a ipotizzare il rischio di c.d. malware all’apertura del messaggio. La Corte sottolinea che la ricorrente ha certamente aperto il messaggio relativo all’avviso di iscrizione di ipoteca, dimostrando di non avere temuto alcunché. Il terzo motivo, sulla pretesa insanabilità del difetto di notificazione, resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.