Il giudice tributario deve ricalcolare la pretesa fiscale parzialmente infondata (Cass. civ. Sez. V n. 6015 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il processo tributario non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito sostitutiva della dichiarazione del contribuente e dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che, ove il giudice tributario ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa fiscale e non l’assoluta nullità dell’atto, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma è tenuto ad accertare e quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione. Il giudice, nell’ambito di un processo a cognizione piena, deve accertare e quantificare l’entità della pretesa fiscale entro i limiti posti dal petitum delle parti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove. Tale attività non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non costituisce nuovo accertamento amministrativo, rappresentando invece l’esercizio dei poteri di controllo, valutazione e determinazione del quantum della pretesa tributaria. In particolare, se il giudice accerta l’inattendibilità della contabilità e ritiene non congrue le modalità di calcolo della percentuale di ricarico adottate dall’Amministrazione, deve procedere al corretto ricalcolo, senza annullare l’atto impositivo di cui abbia riconosciuto il legittimo fondamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica conclusa con processo verbale consegnato alla contribuente, riteneva inattendibile la contabilità di una società attiva nel commercio di confezioni per adulti e notificava un avviso di accertamento con cui contestava maggiori ricavi non dichiarati e maggiori tributi ai fini Ires, Iva ed Irap per l’anno 2001. La società, poi dichiarata fallita, impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, contestando il vizio di motivazione e l’inattendibilità della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio.
La CTP accoglieva le difese della società e annullava l’atto impositivo. La CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria e confermava la decisione di primo grado, rilevando che il calcolo dei maggiori ricavi basato sulla media non ponderata dei prezzi di acquisto e di vendita non rispondeva a canoni di coerenza logica e congruità. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla curatela fallimentare con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., lamentando che la CTR, dopo aver riconosciuto l’inattendibilità della contabilità, aveva integralmente annullato l’avviso di accertamento senza procedere al calcolo della corretta percentuale di ricarico. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’Amministrazione mirava in realtà a una rinnovazione del giudizio di fatto in sede di legittimità.
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità, rilevando che l’Agenzia delle Entrate aveva indicato gli atti con cui aveva proposto le proprie lagnanze in sede di impugnazione e che la questione posta è questione di diritto, risultando pertanto il ricorso ammissibile.
Nel merito, la Corte ha chiarito che la CTR non aveva affermato l’attendibilità della contabilità, ma aveva ritenuto che le modalità di calcolo della percentuale di ricarico adottate dall’Agenzia non rispondessero a canoni di coerenza logica e congruità. In una simile circostanza, il giudice del merito non deve disporre l’annullamento dell’accertamento tributario, di cui abbia riconosciuto il legittimo fondamento, ma deve provvedere al corretto ricalcolo della percentuale applicata dall’Amministrazione, che ritenga non adeguata.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il processo tributario è diretto a una pronuncia di merito sostitutiva della dichiarazione del contribuente e dell’accertamento dell’ufficio. Ha citato Cass. sez. V, 28.11.2014, n. 25317, secondo cui il giudice che ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione entro i limiti dei petita delle parti. Ha poi richiamato Cass. sez. V, 9.2.2021, n. 3080, che ha precisato come tale attività costituisca esercizio dei poteri di controllo e determinazione del quantum della pretesa tributaria, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In definitiva, il ricorso è stato accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio e regoli le spese di lite del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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