Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo per carenza di interesse (Cass. civ. Sez. II n. 8969 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo è inammissibile per carenza dell’interesse ad agire, salvo che ricorra una delle ipotesi tipizzate dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021. Tale disposizione, nel selezionare i casi in cui l’invalida notificazione della cartella o dell’intimazione ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. Nei processi pendenti lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato: nelle fasi di merito mediante il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità attraverso il deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è inammissibile e l’ordinamento non lascia vuoti di tutela, poiché il debitore può reagire contro l’iscrizione ipotecaria, il fermo o l’atto esecutivo prodromico.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. L’agente della riscossione notifica una cartella di pagamento di importo inferiore a mille euro. Il debitore, venuto a conoscenza della pretesa attraverso l’estratto di ruolo acquisito spontaneamente agli sportelli, propone opposizione davanti al Giudice di pace, deducendo l’inesistenza della notifica, vizi formali e la prescrizione.
Il primo giudice dichiara inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo per carenza di interesse. In appello il Tribunale, pur rilevando la cessazione della materia del contendere per effetto della c.d. pace fiscale dell’art. 4 d.l. n. 119/2018, esamina il merito secondo la soccombenza virtuale e conferma l’inammissibilità per decorso del termine di trenta giorni. Il debitore ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura l’applicazione del termine di trenta giorni dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011 all’eccezione di prescrizione e il dies a quo individuato nell’acquisizione dell’estratto di ruolo, sostenendo che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. per fatti estintivi successivi sia proponibile senza limiti temporali. Sostiene inoltre il formarsi di un giudicato implicito sull’ammissibilità dell’impugnazione.
La Corte esamina l’asserto giudicato. Il Tribunale, dopo aver riconosciuto in via di principio l’ammissibilità dell’opposizione quando l’estratto di ruolo sia il primo atto conoscitivo della pretesa, ha escluso il rimedio quando risulti documentata l’avvenuta notifica della cartella: in tal caso l’impugnazione autonoma non è consentita in difetto di una procedura esecutiva attivata. Il giudicato interno non può pertanto dirsi formato nel senso preteso.
Assume allora rilievo l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, come interpretato da Cass. Sez. Un. n. 26283/2022. Le Sezioni Unite hanno affermato che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost. L’interesse ad agire, condizione di natura dinamica, può mutare configurazione per norma sopravvenuta fino alla decisione.
Nel caso concreto è incontestato che il ricorrente ha impugnato l’estratto di ruolo di cui era venuto a conoscenza recandosi spontaneamente agli sportelli, chiedendo l’accertamento della prescrizione sul presupposto dell’invalidità delle notifiche. La stessa Cass. Sez. Un. n. 26283/2022 ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto, poiché il debitore può reagire contro l’iscrizione ipotecaria, il fermo o l’atto prodromico all’esecuzione, ovvero proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto del necessario interesse ad agire.
La Corte non provvede sulle spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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