Omessa distrazione spese: rimedio la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 8979 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile non è costituito dagli ordinari mezzi di impugnazione — non qualificandosi la richiesta di distrazione come domanda autonoma — bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Tale procedimento, in linea con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Il ricorso per correzione non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con una precedente ordinanza resa nell’ambito di un giudizio tributario, aveva rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria condannandola alla rifusione delle spese in favore del contribuente. Nel controricorso era stata formulata espressa richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ma la Corte aveva liquidato le spese senza disporne la distrazione.

Il difensore ha quindi proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale del provvedimento, chiedendo l’integrazione del dispositivo. L’Ufficio finanziario è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha qualificato la vicenda come ipotesi di mero errore materiale: pur sussistendo nel controricorso il presupposto della dichiarazione di antistatarietà, la distrazione invocata non era stata disposta. La parte difesa dall’istante, osserva la Corte, è risultata comunque beneficiaria del rimborso delle spese legali.

Il Collegio ha poi enunciato i principi applicabili. In primo luogo, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, il rimedio non è dato dai mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non integra una domanda autonoma. Il ricorso va invece alla correzione dell’errore materiale, in linea con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che a tale procedimento si richiama quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. Il rimedio, rileva la Corte, assicura il miglior rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e consente più rapidamente al difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Esso è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ..

In secondo luogo, il ricorso per correzione dell’errore materiale non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario. Il difensore agisce, ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere. Non è pertanto configurabile una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione, che imporrebbe la notificazione anche alla parte rappresentata, distinguendola dalla proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura.

La Corte ha infine escluso la necessità di provvedere sulle spese del procedimento di correzione. Nel merito, ha accolto il ricorso disponendo che il dispositivo del provvedimento impugnato sia integrato con la formula della distrazione in favore del difensore antistatario, mandando alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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