Norme locali sulle distanze dal confine e inderogabilità delle convenzioni private (Cass. civ. Sez. II n. 19751 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore che prescrivono una distanza minima delle costruzioni dal confine sono inderogabili mediante convenzioni private, perché tutelano anche l’interesse pubblico all’ordinato sviluppo urbanistico e non solo quello privato a evitare intercapedini nocive. La facoltà di costruire in aderenza o sul confine è consentita solo se e nei limiti in cui sia specificamente prevista dalla stessa normativa locale; in difetto, resta derogato l’art. 877 cod. civ. e non trovano applicazione le regole e i principi del codice civile in tema di distanze. La mancanza di un formale provvedimento presidenziale scritto di sostituzione di un giudice onorario al giudice togato integra una mera irregolarità, non una nullità della sentenza, rilevando che il giudice che l’abbia pronunciata sia incardinato nell’ufficio giudiziario di riferimento. In tema di prova, ove la controparte non contesti in fatto la distanza inferiore a quella legale dei balconi non meramente ornamentali, il giudice deve applicare il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c..
Il Fatto
I proprietari di un immobile con terrazza e cortile convenivano in giudizio il confinante per ottenere la demolizione di opere realizzate a distanza inferiore a quella legale dal confine e dalla parete finestrata, in asserita violazione della normativa locale. Il convenuto invocava il principio della prevenzione e spiegava domanda riconvenzionale per la rimozione della veduta, chiedendo la sostituzione della ringhiera con un muro cieco.
Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d’Appello, in parziale riforma, revocava solo il capo relativo al ripristino dei luoghi nel cortile interno e confermava nel resto, basando il rigetto della domanda di arretramento su una scrittura privata con cui le parti avevano attribuito il diritto di costruire in aderenza. I soccombenti ricorrevano per cassazione con quattro censure.
La Motivazione della Corte
Respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità, la Corte affronta il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza di primo grado per irrituale sostituzione del giudice. Il motivo è infondato: la mancanza del formale provvedimento presidenziale di sostituzione integra una mera irregolarità, poiché ai sensi dell’art. 156, comma 1, c.p.c. la nullità per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge. Rileva solo che il giudice sia incardinato nell’ufficio di riferimento e che la sentenza sia pronunciata dal medesimo giudice davanti al quale sono state precisate le conclusioni.
Il secondo motivo è fondato. Il rigetto della domanda di arretramento dei due piani, in appello basato sulla scrittura privata del 1990 che attribuiva il diritto di costruire in aderenza, è viziato: quella previsione è nulla per contrarietà a norme imperative, segnatamente all’art. 49 delle N.T.A. del P.R.G. di Bari, che imponeva la distanza minima di cinque metri dal confine con la sola facoltà di costruire in aderenza con pareti cieche. La norma locale, tutelando anche l’interesse pubblico all’ordinato sviluppo urbanistico, non è derogabile da convenzioni private; ai privati resta solo la ripartizione tra i fondi della distanza da osservare.
La Corte precisa che, quando la normativa locale prescrive una distanza minima dal confine, la costruzione in aderenza o sul confine è consentita solo se prevista dalla stessa normativa, risultando altrimenti derogato l’art. 877 cod. civ. Mentre le norme locali che si limitano a imporre una distanza tra costruzioni maggiore di quella dell’art. 873 cod. civ. non derogano la facoltà di costruire in aderenza e il connesso principio della prevenzione, la facoltà di costruire in aderenza deve essere specificamente autorizzata ove il piano regolatore stabilisca anche o soltanto la distanza minima dal confine.
Il terzo motivo è infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. e inammissibile quanto all’art. 116 c.p.c., non potendo la doglianza riguardare la valutazione del materiale istruttorio. È invece fondato quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c.: il confinante non aveva contestato in fatto che i balconi, non meramente ornamentali, fossero a distanza inferiore a cinque metri dal confine; esclusa l’applicabilità del principio della prevenzione, il giudice di appello avrebbe dovuto valutare la fondatezza della domanda.
Il quarto motivo è fondato: il giudice di appello, a fronte delle perplessità manifestate anche dal CTU sull’esistenza della veduta, avrebbe dovuto verificare se i manufatti presenti consentissero a una persona di normale statura di inspicere e prospicere in alienum, tenendo conto dell’altezza e dello spessore del muro divisorio e della condizione dei luoghi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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