Termine quinquennale di accertamento anche se la dichiarazione non era dovuta (Cass. civ. Sez. V n. 9004 del 05.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine per la notificazione dell’avviso di accertamento è quello quinquennale previsto dall’art. 43, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e tale termine si applica in tutti i casi in cui la dichiarazione sia stata omessa, anche quando il contribuente non fosse tenuto a presentarla. La disposizione è volta a facilitare l’azione accertativa proprio nelle ipotesi in cui la verifica risulta più difficoltosa. Il giudice del gravame che abbia ritenuto applicabile il termine quadriennale senza esaminare gli esiti delle indagini bancarie è incorso in violazione di legge e in omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini Irpef e accessori, i redditi relativi al 2007, anno in cui egli non aveva presentato la dichiarazione. L’atto impositivo si fondava anche su indagini bancarie.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento e sostenendo di non essere tenuto alla dichiarazione, avendo percepito solo reddito di lavoro dipendente documentato dal CUD. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. Su appello di entrambe le parti, la CTR riteneva l’Amministrazione decaduta e annullava l’atto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione contesta la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché la norma riconosce il termine quinquennale di notificazione dell’accertamento in ogni caso di omissione della dichiarazione, anche se il contribuente non era tenuto a presentarla. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censura l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalle movimentazioni bancarie riscontrate sui conti del contribuente, che avrebbero comportato l’obbligo dichiarativo.
I due motivi, connessi, sono trattati congiuntamente. La CTR aveva rilevato che il contribuente non era pieno proprietario di un appartamento e di due garage, essendone solo nudo proprietario, e che, titolare di reddito da lavoro dipendente, non era tenuto alla presentazione della dichiarazione; aveva quindi ritenuto assorbito l’esame del merito delle operazioni contabili.
La decisione non è conforme a diritto. Il giudice dell’appello, anche seguendo il proprio ragionamento, avrebbe dovuto esaminare gli esiti degli accertamenti bancari e valutare in che misura i versamenti riscontrati fossero eventualmente non giustificati, potendone derivare l’obbligo di dichiarazione e il conseguente prolungamento a cinque anni del termine di notificazione. L’omessa analisi di quel fatto, decisivo e discusso tra le parti, integra il vizio denunciato.
La Corte richiama la lettera dell’art. 43, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile, secondo cui nei casi di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La norma è volta a facilitare l’azione accertativa in ogni caso di omissione, quando la verifica è più difficoltosa, e consente dunque di applicare il termine quinquennale in tutti i casi di dichiarazione omessa, anche se la presentazione non era dovuta.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui, qualora il contribuente titolare di CUD abbia omesso la dichiarazione pur essendo obbligato per aver prodotto altri redditi oltre a quello di lavoro dipendente, la decadenza dal potere di accertamento si verifica solo al 31 dicembre del quinto anno successivo (Cass. n. 37149 del 2021; Cass. Sez. V n. 33834 del 2022).
Il ricorso è pertanto accolto, la decisione impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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