Giudizio di rinvio e divieto di ultrapetizione (Cass. civ. Sez. V n. 6857 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario, come nel processo civile, il giudizio di rinvio è un processo chiuso. Le parti non possono formulare richieste diverse da quelle già proposte, né introdurre difese che, per la loro novità, alterino il tema di decisione o pongano nel nulla il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione. Il giudice del rinvio è vincolato al thema decidendum individuato dalla pronuncia rescindente e non può decidere su questioni non devolute. È pertanto affetta da ultrapetizione, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza che annulli l’intero avviso di accertamento estendendosi a contestazioni coperte da giudicato interno, perché non impugnate dalla parte contribuente.
Il Fatto
L’Ufficio contestava a una società, con avviso di accertamento, la violazione degli obblighi IVA per il mancato assoggettamento a imposta di operazioni di vendita verso acquirenti esteri e per la cessione di beni senza fattura. Il ricorso della società veniva accolto in primo grado; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava l’accertamento. La società ricorreva per cassazione e la Suprema Corte accoglieva il ricorso con sentenza n. 9825 del 2016, enunciando un principio di diritto circoscritto.
Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello originario dell’Ufficio e annullava integralmente l’avviso. L’Agenzia delle entrate ha proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo il vizio di ultrapetizione e la violazione dei limiti del giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
Disattese le eccezioni di inammissibilità, la Corte esamina il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112, 384 e 394 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Collegio ribadisce che il giudizio di rinvio, nel contenzioso tributario come nel processo di cognizione ordinaria, è un processo chiuso: le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino il tema di decisione o evidenzino un fatto ostativo in contrasto con il giudicato implicito ed interno. Diversamente si porrebbero nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e il principio di diritto in essa enunciato, non in via astratta ma agli effetti della decisione finale.
La Corte richiama sul punto i propri precedenti Sez. VI-5 n. 18600 del 2015 e Sez. V n. 26200 del 2014. Rileva che la pronuncia rescindente aveva trattato unicamente la questione degli acquisti da società sammarinesi, senza affrontare la diversa questione dell’acquisto intracomunitario e dei rapporti con la società francese.
I giudici del rinvio, pur avendo correttamente individuato la materia devoluta, hanno poi annullato l’intero avviso di accertamento, estendendosi anche alle ulteriori contestazioni non devolute. Rispetto a queste ultime si era formato un giudicato interno, non avendo la società sollevato alcuna censura nel precedente ricorso per cassazione.
La sentenza impugnata è dunque cassata, con assorbimento del secondo motivo sulle spese, e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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