TFR ai fondi pensione, legittimazione del lavoratore al passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9025 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi pensione complementari, il mancato versamento da parte del datore di lavoro insolvente della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite e accantonate su mandato del lavoratore, con il vincolo di destinazione al Fondo, comporta, per la risoluzione del mandato per inadempimento, il ripristino della piena disponibilità in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva. Tali risorse assumono natura previdenziale soltanto all’attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento. Spetta di regola al lavoratore la legittimazione a insinuarsi allo stato passivo del fallimento del datore, salvo che dall’istruttoria emerga una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso compete la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 l. fall.

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società datrice, chiedendo l’inserimento del credito per TFR. Il credito era stato conferito a un fondo di previdenza complementare e trattenuto dal datore, che non lo aveva versato al fondo.

Il giudice delegato aveva riconosciuto la legittimazione del solo fondo, sul presupposto della cessione del TFR ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 252 del 2005, lasciando al lavoratore la sola azione surrogatoria e quella verso il Fondo di garanzia Inps. Il tribunale aveva rigettato il ricorso del lavoratore, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I motivi — incentrati sulla qualificazione della fattispecie come cessione o delegazione, sull’onere probatorio, sulla revocabilità della delegazione, sulla legittimazione ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80 del 1992 e sulla diversa qualificazione del TFR — sono esaminati insieme per connessione e ritenuti fondati.

La Corte richiama il proprio orientamento in fattispecie analoga (Sez. L, sentenza n. 18477 del 28.06.2023), secondo cui il mancato versamento della contribuzione o delle quote di TFR conferite comporta il ripristino della piena disponibilità in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, perché esse assumono natura previdenziale solo con l’attuazione del vincolo di destinazione. Ne deriva che di regola la legittimazione a insinuarsi spetta al lavoratore, salvo che emerga una cessione del credito al fondo.

Nello stesso senso la Corte richiama Sez. I, sentenza n. 16266 dell’08.06.2023: il generico riferimento al “conferimento” del TFR maturando contenuto nell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252 del 2005 lascia aperta la possibilità che le parti pongano in essere non una delegazione di pagamento, ma una cessione di credito futuro. In caso di fallimento del datore, la legittimazione spetta di regola al lavoratore, per lo scioglimento del mandato, e al fondo solo quando risulti la cessione in suo favore.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio: il ricorso è accolto, il provvedimento cassato e la causa rinviata allo stesso tribunale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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