Iscrizione alla Gestione separata e prescrizione dei crediti contributivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19355 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli ingegneri e gli architetti iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, che non possono conseguentemente iscriversi all’Inarcassa e verso quest’ultima sono tenuti al solo contributo integrativo in ragione dell’iscrizione all’albo, sono comunque obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS. La ratio universalistica delle tutele previdenziali, sottesa all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, impone di attribuire rilievo esonerante al solo versamento di contributi suscettibili di costituire una correlata prestazione previdenziale; il contributo integrativo, avendo funzione solidaristica, non integra tale presupposto. Il rapporto tra sistema categoriale e Gestione separata non è di alternatività ma di complementarità. Il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza dell’obbligo di versamento, senza che la presentazione della dichiarazione dei redditi possa differirne il dies a quo, dovendosi tener conto del differimento disposto con fonte subprimaria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con compensazione delle spese, aveva confermato la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso di un ingegnere volto all’annullamento della propria iscrizione d’ufficio alla Gestione separata disposta dall’INPS per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.
Il giudice d’appello, disattendendo l’orientamento della Cassazione fondato sull’universalizzazione della tutela previdenziale, aveva ritenuto che l’iscrizione fosse dovuta solo per i lavoratori autonomi privi di iscrizione all’albo e che la norma di interpretazione autentica non estendesse retroattivamente l’ambito soggettivo dell’obbligo. In via subordinata, aveva dichiarato prescritto il credito, per essere la richiesta di pagamento pervenuta il 17 giugno 2014, oltre il quinquennio decorrente dalla scadenza del 16 giugno 2009. L’INPS ricorre per cassazione con due motivi; il contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte conferma il consolidato indirizzo espresso in fattispecie analoghe, richiamando Cass. n. 30344/2017, n. 32166/2018, n. 5826/2021, n. 25605/2023 e ord. n. 179/2025. Gli ingegneri e gli architetti, iscritti a forme di previdenza obbligatorie e perciò impossibilitati a iscriversi all’Inarcassa, tenuti verso quest’ultima al solo contributo integrativo in quanto iscritti all’albo, devono comunque iscriversi alla Gestione separata.
La disciplina del comma 25 non delinea, rispetto al comma 26, un riparto di competenze idoneo a impedire la riespansione dell’obbligo. La questione centrale riguarda la tipologia di versamento che può esonerare dall’iscrizione, da risolversi secondo la lettura dei commi 26 e seguenti, come ritenuto dalle pronunce richiamate. Il contributo integrativo è versato da tutti gli iscritti in funzione solidaristica e non dà luogo a una correlata prestazione previdenziale: il suo pagamento è pertanto irrilevante ai fini dell’esenzione.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che ha qualificato la norma di interpretazione autentica come norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio di universalità delle tutele assicurative. Su tale base respinge, perché manifestamente infondata, l’analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente. Il rapporto tra i due sistemi si pone in termini di complementarità, non di alternatività, poiché la Gestione separata ha natura residuale.
Sul secondo motivo, la Corte condivide l’esito invocato dall’INPS, ma per ragioni diverse. Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce mera esternazione di scienza e non presupposto del credito: la dichiarazione può rilevare solo come atto interruttivo o, se incompleta per occultamento doloso del debito, come ipotesi di sospensione.
La Corte precisa che la difficoltà di accertamento non integra un ostacolo giuridico ex art. 2935 cod. civ. e che, per l’annualità 2008, il D.P.C.M. del 14 giugno 2009 ha prorogato la scadenza del versamento al 6 luglio 2009, con conseguente spirare del termine al 6 luglio 2014. La sentenza impugnata ha trascurato tale differimento e la valenza interruttiva della comunicazione INPS. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Nota della Redazione
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