Accentramento contributivo e competenza territoriale del giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9476 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale, ai sensi dell’art. 444, comma 3°, c.p.c., è il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente presso cui è attuato, su domanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze, l’accentramento delle relative posizioni previdenziali. Tale ufficio diventa conseguentemente deputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza. La circostanza che il datore di lavoro abbia sede legale e operativa altrove non incide sulla competenza territoriale, perché il criterio si radica sul luogo dell’accentramento contributivo e non sulla dislocazione della sede societaria. Il giudice individuato è pertanto il Tribunale del luogo dell’accentramento, da identificare in funzione di giudice del lavoro.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di somme per contributi omessi. Investito inizialmente della controversia, il Tribunale di Catania aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Parma, con ordinanza depositata nel 2023.

Riassunta la causa da parte della società opponente, il Tribunale di Parma sollevava d’ufficio conflitto di competenza. Il giudice rilevava che l’impresa, pur avendo sede legale e operativa a Parma, aveva aperto unicamente a Catania, nell’aprile 2008, un’unica matricola contributiva, ivi acccentrando la propria contribuzione a prescindere dalla dislocazione territoriale della sede legale e dal luogo di espletamento della prestazione lavorativa. Il Pubblico ministero depositava memoria, concludendo per la competenza del Tribunale di Catania.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio ormai consolidato in materia di accentramento degli adempimenti contributivi. La regola processuale dell’art. 444, comma 3°, c.p.c. individua la competenza territoriale nel luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente presso cui l’accentramento è stato attuato, su domanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze.

Il Collegio sottolinea che è proprio quell’ufficio a essere deputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza. La competenza non segue quindi la sede legale del datore di lavoro né il luogo di svolgimento della prestazione, ma si radica sul polo organizzativo presso cui la contribuzione è concretamente accentrata.

Il principio è ricondotto a un indirizzo costante, espresso dalle pronunce Cass. nn. 8171 del 2006, 1281 del 2011 e 29955 del 2017. La Corte ne fa applicazione diretta alla fattispecie, senza margini di diversa valutazione, poiché l’accertamento in fatto compiuto dal giudice a quo è già acquisito agli atti.

Alla stregua di tale accertamento, la Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro. La decisione definisce il conflitto d’ufficio e nulla dispone in ordine alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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