Ricorso inammissibile se non individua gli atti della contestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11012 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denuncia un error in procedendo deve individuare con specificità il fatto processuale rilevante e l’atto difensivo in cui la contestazione sarebbe stata formulata. L’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non può essere assolto per relationem, mediante il generico rinvio agli atti del giudizio di appello, perché il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi che consentano alla Corte di legittimità il diretto controllo della decisività dei punti controversi. Il motivo che si limiti a prospettare in astratto la tesi difensiva, senza contrastare la ratio decidendi fondata sulla tardività della contestazione, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, aveva impugnato davanti al Tribunale di Bari il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dall’agente della riscossione per un importo richiesto dalla Cassa nazionale di previdenza forense per l’anno 2005 e recato da due cartelle esattoriali. Il giudice di prime cure aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, aveva respinto il gravame, condannando l’appellante alle spese.
Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi della mancata considerazione dell’eccezione di prescrizione e della ritenuta ritualità della notifica. L’agente della riscossione è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per errata interpretazione della domanda introduttiva, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che l’eccezione di prescrizione presupponesse la deduzione dell’irritualità della notifica della cartella.
La Corte ha rilevato che la motivazione del giudice di appello si fonda su una valutazione convergente dei giudici di merito: nel ricorso introduttivo la ritualità della notifica non era stata contestata, ma anzi presupposta, essendo la prescrizione eccepita con riferimento al periodo tra l’anno di maturazione dei crediti e la data di notifica dell’atto. La contestazione della regolarità della procedura notificatoria sarebbe stata formulata per la prima volta solo nelle note di trattazione scritta.
Il Collegio ha ricordato che la denuncia dell’error in procedendo presuppone la specificità della censura, con la conseguente individuazione del fatto processuale rilevante (Cass., S.U., n. 8077 del 2012; Cass., S.U., n. 20181 del 2019). Il ricorso, invece, si è limitato ad affermare in astratto che l’eccezione di prescrizione implicava la deduzione dell’irritualità della notifica, senza indicare in quale atto e in qual modo tale contestazione fosse stata svolta, così rimanendo estraneo alla ratio decidendi della Corte territoriale.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’onere di indicazione specifica dei motivi, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza l’esplicazione del loro contenuto, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentano il controllo della decisività dei punti controversi (Cass. n. 342 del 2021). Il primo motivo è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Quanto al secondo motivo, con cui si deduceva la violazione delle norme sulla notifica degli atti, la Corte ha osservato che, rimasta intatta l’affermazione della sentenza impugnata circa la tardività delle contestazioni avverso la cartella ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, la ragione fondante della decisione di appello è idonea di per sé a sorreggerne la motivazione. Ne è conseguita l’inammissibilità anche del secondo motivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento della sanzione di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.