Reiterazione contratti a termine e decadenza dall’ultimo contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12154 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010 si applica anche all’azione con cui il lavoratore faccia valere l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e non soltanto all’azione di nullità del termine apposto al singolo contratto. In caso di superamento del limite dei trentasei mesi per effetto di una sequenza contrattuale, il termine decorre dall’ultimo contratto intercorso tra le parti, poiché i contratti precedenti rilevano come dato fattuale che concorre a integrare l’uso illegittimo del termine. Il diritto al risarcimento del danno resta soggetto all’autonomo termine prescrizionale decennale, anch’esso decorrente dall’ultimo contratto. La ratio della norma è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione delle situazioni giuridiche incerte, in conformità alla sentenza n. 155 del 2014 della Corte costituzionale.
Il Fatto
Un operaio addetto a lavori di sistemazione idraulico-forestale aveva agito nei confronti delle amministrazioni regionali datrici di lavoro per far accertare l’illegittima reiterazione, dal 1987 al 2014, di plurimi contratti a termine per un periodo complessivamente superiore ai trentasei mesi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato le amministrazioni al risarcimento, liquidato in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte d’Appello di Catania, in riforma, aveva dichiarato la domanda inammissibile per intervenuta decadenza, ritenendo che ciascun contratto avrebbe dovuto essere impugnato entro i termini decorrenti dalla rispettiva cessazione, anche in assenza di forma scritta, e che nessuno fosse stato tempestivamente impugnato, neppure l’ultimo, cessato nel dicembre 2014. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che la decadenza non operasse, perché la fattispecie non riguardava la nullità del termine ma il superamento del limite di durata, con conseguente applicazione del termine prescrizionale ordinario. La Corte ha respinto la censura, ritenendo il dispositivo della pronuncia impugnata conforme a diritto ma rivisitandone la motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.
Il Collegio ha preso le distanze da Cass. n. 8038/2022, secondo cui il termine decorrerebbe dalla cessazione di ogni singolo contratto, dando continuità all’opposto orientamento espresso da Cass. n. 4960/2023 e Cass. n. 34741/2023. In caso di azione per l’accertamento dell’abusiva reiterazione, il termine di impugnazione decorre dall’ultimo contratto tra le parti: la sequenza precedente rileva come dato fattuale che integra l’uso illegittimo del termine ed emerge proprio in ragione dell’impugnazione dell’ultimo contratto.
La Corte ha escluso che il mancato richiamo espresso, nell’art. 32 nel testo anteriore alla legge n. 92/2012, all’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 impedisca l’applicazione della decadenza. Il rinvio agli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001 individua l’oggetto dell’azione, non il vizio deducibile, come conferma la lettera b) del comma 4, che non distingue tra tipologie di vizio. Rileva, in senso conforme, anche l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, come riformulato dal d.l. n. 34/2014, che rapporta il limite dei trentasei mesi al contratto comprensivo di eventuali proroghe.
Quanto al risarcimento, la Corte ha ribadito che esso è soggetto all’autonomo termine prescrizionale decennale, con la conseguenza che il numero dei contratti rileva solo ai fini della liquidazione del danno. Nel caso concreto, pur essendo errato il riferimento al termine in relazione a ogni singolo contratto, la Corte d’Appello aveva accertato, con rilievo decisivo e non censurato, che neppure rispetto all’ultimo contratto la decadenza era stata rispettata. Il secondo motivo, sulle spese, è stato dichiarato inammissibile per mancata specificazione delle voci tariffarie. Il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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