Motivazione solo apparente se non si confronta con le censure del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 9034 del 05.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza quando il giudice di merito non indica gli elementi da cui ha tratto il convincimento, oppure li indica senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. La sentenza resta così priva del minimo costituzionale richiesto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La motivazione è solo apparente quando si limita a richiamare per relationem precedenti decisioni contro lo stesso contribuente e un generico “medesimo contesto”, senza confrontarsi con le censure sulla inidoneità degli elementi istruttori a dimostrare l’inesistenza delle operazioni contestate. In tal caso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
La ditta individuale del contribuente era destinataria di diversi avvisi di accertamento ai fini Irpef e Irap per gli anni dal 2005 al 2010. La ripresa a tassazione conseguiva ad indagini di polizia finanziaria verso più società che avevano emesso fatture ritenute oggettivamente inesistenti anche nei confronti della ditta.
Il contribuente impugnava gli atti, eccependo l’esistenza e la legittimità delle operazioni portate in deduzione. I gradi di merito confermavano l’impianto impositivo. In particolare, la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 2836 del 2017, confermava la ripresa per Irpef e altro sull’anno di imposta 2010. Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei mezzi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — nullità della sentenza per motivazione assente o solo apparente, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132 cod. proc. civ., e violazione dell’art. 111 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento — sono esaminati congiuntamente, perché vertono sull’esistenza, congruità e coerenza della motivazione anche in rapporto a fattispecie consimili.
La Corte richiama il principio consolidato per cui il vizio di motivazione omessa o apparente si configura quando il giudice di merito non indica gli elementi del proprio convincimento o li indica senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sulla logicità del ragionamento. In tali casi la sentenza resta priva del minimo costituzionale, secondo la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Viene richiamata anche la giurisprudenza secondo cui la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. quando è del tutto priva dell’esposizione dei motivi o la motivazione è solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.
Nel caso concreto, la motivazione della CTR è giudicata solo allusiva ed apparente, non già per come tratta la questione della differenza di trattamento, ma perché non si confronta con le censure — proposte sin dal ricorso introduttivo e riproposte — sulla inidoneità degli elementi istruttori a dimostrare l’inesistenza delle operazioni in questione.
In particolare, il riferimento a precedenti decisioni contro lo stesso contribuente, richiamate per relationem senza alcuna valutazione critica e sulla base di un “medesimo contesto” — senza chiarire se si tratti o meno delle stesse operazioni — così come il generico riferimento allo “sfioramento del giudicato interno”, sono affermazioni che si collocano al di sotto di una ratio decidendi univoca e giuridicamente plausibile. Le ulteriori allusioni sull’inammissibilità dell’appello, di per sé ambigue, restano meri obiter, non tradottisi in una univoca declaratoria di inammissibilità, e sono spie ulteriori dell’assenza di una motivazione intelligibile.
I primi due motivi sono quindi fondati, con assorbimento dei rimanenti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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