Tardiva impugnazione dell’intimazione di pagamento e decadenza del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 8871 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso introduttivo del giudizio tributario deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di merito, nell’accertare l’osservanza del termine, è tenuto a valutare la documentazione della notificazione prodotta dall’agente della riscossione, non potendo limitarsi ad affermare la mancanza della prova. L’impugnazione dell’intimazione di pagamento preclude al contribuente la possibilità di contestare, in via mediata, la mancata o irrituale notifica delle cartelle sottese, che restano cristallizzate.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia un avviso di intimazione e tre cartelle di pagamento sottese, relative agli anni d’imposta 2005-2012. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello, sostenendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività della notificazione dell’intimazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello, ritenendo che mancasse la prova della notificazione dell’intimazione e che, per le cartelle, sussistessero vizi di notifica o la prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, riqualificato il primo motivo come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, entrambi fondati. Rileva che il giudice di secondo grado non aveva considerato la documentazione prodotta dall’agente della riscossione, la quale comprovava l’avvenuta notificazione dell’intimazione di pagamento in data 11/06/2018, mediante avviso di ricevimento con timbro postale del 2018, depositato già nel giudizio di primo grado.
La Corte censura la sentenza impugnata per non aver valutato la regolarità della notificazione ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, limitandosi ad affermare che la notifica non era stata eseguita. Da tale erronea premessa era derivata la mancata declaratoria di decadenza del contribuente dal potere di impugnare l’intimazione e le cartelle sottese. Il ricorso introduttivo, notificato il 18/05/2020, risultava proposto ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’intimazione avvenuta l’11/06/2018.
La Corte accoglie pertanto il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per intervenuta decadenza. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono poste a carico del contribuente, liquidate complessivamente in misura predeterminata per ciascun grado.
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Nota della Redazione
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