Controllo automatizzato: escluso avviso bonario per tributo dichiarato e non versato (Cass. civ. Sez. V n. 9089 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, il controllo automatizzato di cui all’art. 36 bis, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non impone all’Amministrazione finanziaria alcuna attività di ricerca di informazioni, né una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente. La notifica della cartella di pagamento è pertanto legittima anche in assenza della comunicazione preventiva di irregolarità, allorché la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente o da una divergenza tra somme dichiarate e somme versate. La comunicazione preventiva è necessaria solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazioni che non ricorrono in presenza di un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati. La cartella emessa a seguito di siffatta liquidazione è congruamente motivata mediante il mero richiamo alle dichiarazioni presentate, essendo il contribuente già a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, con riguardo anche al calcolo degli interessi maturati.

Il Fatto

La vicenda ha origine da una cartella di pagamento notificata al contribuente per l’omesso e carente versamento di imposte Irpef e Iva, emessa a seguito di controllo della dichiarazione modello 770S/2016, in relazione all’anno d’imposta 2015. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, confermando la legittimità dell’iscrizione a ruolo e la sufficienza del richiamo alla dichiarazione ai fini della motivazione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre le Agenzie resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000, nonché un vizio di motivazione, sul presupposto che le Commissioni di merito non avessero adeguatamente valutato la necessità dei preventivi avvisi bonari. Il motivo è stato giudicato infondato sotto entrambi i profili.

La Corte ha ricostruito la distinzione tra controllo automatizzato e controllo formale. Il primo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, consente all’Amministrazione di operare sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, escludendo una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti, salva l’applicazione di norme giuridiche diretta e immediata. Il secondo, di cui all’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, ammette invece una sia pur ridotta attività istruttoria, seguita a pena di nullità dalla comunicazione dell’esito motivato del controllo, che assolve a una funzione di garanzia e di interlocuzione preventiva.

Il Collegio ha ribadito che la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha omesso di versare gli importi dichiarati. Il contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, sanzionato con la nullità, non opera in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, l’insussistenza di tali incertezze, essendo stati iscritti a ruolo i soli tributi riconosciuti dovuti dal contribuente e da lui non versati. Irrilevante è risultata la circostanza che l’Ufficio avesse comunque inviato avvisi bonari non ricevuti, rilevando unicamente le modalità dell’accertamento operato in concreto. La motivazione della sentenza è stata giudicata esistente e adeguata, non limitandosi al richiamo della giurisprudenza ma esplicitando il percorso argomentativo.

Il secondo motivo censurava la mancata indicazione del conteggio e delle modalità di calcolo degli interessi, delle aliquote, del periodo di riferimento e dei tassi applicati. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 22281 del 2022, secondo cui la cartella che segue l’adozione di un atto fiscale già determinativo del quantum del debito è congruamente motivata, quanto agli interessi maturati, mediante il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori. L’obbligo di motivazione, differenziato per ciascun tipo di atto, può essere assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni rese dal contribuente, già a sua conoscenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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