Classamento catastale interporto: la categoria E/1 non spetta a immobili con destinazione produttiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 18108 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, ai fini dell’attribuzione della categoria a un immobile rileva esclusivamente la natura oggettiva del bene, desumibile dalle sue caratteristiche strutturali e funzionali, essendo irrilevanti la qualifica soggettiva del titolare, il carattere pubblico o privato della proprietà e l’eventuale destinazione dell’immobile ad attività di pubblico interesse. L’inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presuppone, oltre alla mancanza di autonomia funzionale e reddituale, anche la sua strumentalità al servizio pubblico; ne consegue che i binari e i piazzali di un interporto, destinati alla movimentazione delle merci secondo logiche economico-imprenditoriali, non possono essere ascritti a tale categoria, dovendo essere classificati nel gruppo D, trattandosi di immobili a destinazione produttiva e commerciale.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di due avvisi di classamento e attribuzione di rendita catastale emessi a seguito di procedura DOCFA relativamente ad alcuni immobili, costituiti da binari e piazzali prospicienti, compresi nell’area di un interporto. L’Agenzia delle Entrate aveva classificato i beni nella categoria D/8, mentre la società riteneva corretta l’ascrizione alla categoria E/1, propria degli immobili destinati a servizi pubblici.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, riconoscendo la natura di stazione all’interporto e la conseguente riconducibilità dei beni alla categoria E/1. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva confermato la decisione di primo grado, condividendone l’iter motivazionale, con compensazione delle spese. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto la quarta censura, relativa al difetto di motivazione degli avvisi, ritenendola fondata. In tema di classamento di immobili a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Nella specie, i dati forniti dalla contribuente non erano stati disattesi, ma soltanto rivalutati con riferimento all’attribuzione di una diversa categoria, con la conseguenza che gli avvisi, contenenti tutti gli elementi necessari, dovevano ritenersi adeguatamente motivati.
Quanto ai restanti motivi, la Corte ha ribadito che, ai fini del classamento di un immobile, occorre avere riguardo alle sue caratteristiche strutturali e non alla condizione del proprietario o all’uso concreto da questi effettuato. Non rilevano, pertanto, né il carattere pubblico o privato della proprietà, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte dal titolare, mentre il fine di lucro, ove previsto come criterio di classificazione, va accertato in termini oggettivati, desumendolo dalle caratteristiche strutturali dell’immobile e non dal tipo di attività in esso svolta in un determinato momento storico.
La Corte ha quindi richiamato l’art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949, evidenziando che la categoria D raggruppa gli immobili a destinazione industriale e commerciale, e l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, il quale esclude che nelle categorie E possano essere compresi immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. Ha inoltre precisato che gli immobili del gruppo E devono essere privi di caratteristiche tipologico-funzionali idonee a renderli commerciali o produttivi e che la destinazione a fine di pubblico interesse non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri imprenditoriali.
Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto che i binari e i piazzali dell’interporto fossero destinati alla movimentazione di merci e, quindi, partecipassero dell’attività commerciale svolta all’interno della struttura. La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui l’inquadramento nella categoria E/1 presuppone che l’immobile sia privo di autonomia funzionale e reddituale e strumentale al servizio pubblico, escludendo la classificazione in detta categoria delle aree di un interporto non strettamente funzionali al servizio ivi svolto.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito nel senso del rigetto del ricorso originario della contribuente, attesa la natura produttiva e commerciale degli immobili oggetto di classamento.
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Nota della Redazione
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