Nullità degli avvisi ICP per aumento tariffario ultra legem oltre il 2012 (Cass. civ. Sez. 5 n. 18748 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015, di interpretazione autentica dell’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, gli aumenti tariffari dell’imposta comunale sulla pubblicità, deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012, spiegano efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, con la conseguenza che, a partire dall’1 gennaio 2013, trova applicazione il regime delle tariffe base di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 507/1993. Ne discende la nullità degli avvisi di accertamento che, anche sotto il nomen del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), abbiano applicato le tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013. La sostituzione dell’I.C.P. con il C.I.M.P. postula l’emanazione di un apposito regolamento, la cui carenza non è supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, sicché l’I.C.P. continua ad applicarsi ed è cumulabile con il canone per l’occupazione del suolo pubblico, commisurato all’effettiva occupazione, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507/1993.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’avviso di accertamento con cui il Comune aveva richiesto alla società contribuente il pagamento del «canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità» per l’anno 2016, con riferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati sul suolo comunale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, riformando la decisione, aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva, escludendo che il Comune avesse istituito il C.I.M.P. e affermando la perdurante applicazione dell’I.C.P., maggiorata ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, e del canone concessorio per l’occupazione delle aree pubbliche, calcolato secondo il criterio della superficie pubblicitaria. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il quinto motivo, la violazione dei principi di autonomia dell’obbligazione tributaria e, in particolare, l’illegittimità degli aumenti tariffari applicati oltre il termine del 31 dicembre 2012.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in applicazione del criterio della ragione più liquida, previo rigetto del terzo motivo, con cui la contribuente aveva eccepito il giudicato esterno. Sul punto, la Corte ha chiarito che l’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica di un altro giudice, non essendo suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda cui si riferisce, attesa la sua funzione meramente strumentale rispetto alla decisione.
Nel merito della censura accolta, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento, espresso da numerose pronunce, secondo cui la sostituzione dell’I.C.P. con il C.I.M.P. postula l’emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, la cui carenza non può essere supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, atto generale non normativo. In difetto del regolamento istitutivo, l’I.C.P. continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti ed è cumulabile con il canone concessorio non tributario, per la diversità dei presupposti e in forza dell’espressa previsione dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507/1993.
Quanto all’esigibilità degli incrementi tariffari, la Corte ha richiamato l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale n. 15 del 2018, secondo cui gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 hanno efficacia sino al 31 dicembre 2012, con ripristino delle tariffe base dall’1 gennaio 2013. Ne consegue la nullità degli avvisi che abbiano applicato tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013. La Corte ha inoltre escluso che la deroga di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 potesse soccorrere il Comune, atteso che la deliberazione adottata nel 1998 aveva cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2012 e nessuna successiva deliberazione era intervenuta in materia tariffaria.
La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile all’anno 2016 la maggiorazione del 20% e nella parte in cui ha legittimato la commisurazione del canone di occupazione in base ai metri quadri di superficie pubblicitaria, invece del criterio basato sull’effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario, c.d. proiezione pubblicitaria, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
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Nota della Redazione
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