TARSU: termine di decadenza e requisiti di iscrizione all’Albo nel RTI misto (Cass. civ. Sez. 5 n. 8995 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento decorre, per le occupazioni già in corso al 20 gennaio dell’anno d’imposta, dal 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno corrente; se l’occupazione è iniziata dopo il 20 gennaio, il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo. La data di inizio dell’occupazione costituisce presupposto di fatto che il giudice di merito deve verificare. In materia di RTI affidatario del servizio di accertamento e riscossione, l’iscrizione all’Albo dei concessionari è requisito solo per le società che svolgono attività principali; per quelle che svolgono compiti complementari e serventi non è necessaria. Il mancato preavviso di accesso ai locali previsto dall’art. 73 del d.lgs. n. 507/1993, avendo natura di atto di cortesia, non determina la nullità dell’accertamento.
Il Fatto
Alla società veniva notificato a fine 2016 un avviso di accertamento per TARSU ed oneri accessori per gli anni 2010-2012, emesso da un RTI sulla base di una rilevazione diretta effettuata presso i locali aziendali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il difetto di potere impositivo del RTI per la mancata iscrizione all’Albo di una delle imprese partecipanti, la decadenza del termine di accertamento per l’annualità 2010 e il difetto di motivazione sui presupposti impositivi, sostenendo che la detenzione del complesso industriale era iniziata solo nel 2015, in epoca successiva agli anni accertati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha esaminato i motivi seguendo un diverso ordine logico. In primo luogo, ha confermato il principio, già affermato da precedenti pronunce, secondo cui in un RTI di tipo misto l’iscrizione all’Albo dei concessionari è richiesta solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, non per quelle che svolgono compiti accessori o complementari. La natura del requisito è legata alla ratio della norma, ossia la cautela per il maneggio del denaro dell’ente impositore, sicché la mancata iscrizione di una società con funzioni serventi non inficia la legittimità dell’avviso di accertamento.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla motivazione dell’avviso per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato il contenuto dell’atto impugnato né indicato puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato. Ha invece rigettato la censura sulla legittimità della rilevazione diretta, richiamando il principio secondo cui il preavviso di accesso previsto dall’art. 73 del d.lgs. n. 507/1993 costituisce un atto di cortesia che non richiede il contraddittorio preventivo.
La Corte ha accolto il motivo relativo alla decadenza del potere di accertamento per l’annualità 2010. Richiamando la giurisprudenza più recente, ha precisato che l’obbligo di denuncia dei locali entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione impone di distinguere due situazioni: se l’occupazione era già in corso al 20 gennaio dell’anno d’imposta, il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006 decorre dall’anno corrente ed è quindi possibile notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo; se l’occupazione è iniziata in epoca successiva, il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo. Poiché il giudice di merito non aveva accertato la data di inizio dell’occupazione, la sentenza è stata cassata sul punto.
La Corte ha infine accolto il motivo relativo al difetto di motivazione sui presupposti impositivi: la CTR non aveva esaminato la doglianza della società secondo cui il possesso del complesso industriale era avvenuto in epoca posteriore agli anni oggetto di accertamento, questione che non poteva ritenersi implicitamente ricompresa nel tema del calcolo delle superfici imponibili. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per l’esame di tale profilo, con assorbimento della censura sui presupposti soggettivi e oggettivi e rigetto dei motivi residui.
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Nota della Redazione
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