Locazione immobili consortili ASI e domanda di conversione in leasing (Cass. civ. Sez. III n. 9454 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 3 e 4 della l. reg. Sicilia 4 gennaio 1984 n. 1 non contengono un implicito divieto, per i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, di concedere in locazione ordinaria i propri immobili. La eventuale inadeguatezza di tale modalità di gestione rispetto ai fini istituzionali del Consorzio non comporta la nullità del contratto, in mancanza di una norma imperativa direttamente violata, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. È inammissibile, per contrasto con un principio già affermato dalla Corte, il motivo che riproponga la tesi contraria senza confutare il precedente conforme. È inoltre giuridicamente impossibile, e rende il processo non iniziabile, la domanda con cui si chieda la condanna del Consorzio a stipulare un contratto di leasing, non essendo ammessa la conversione del contratto nullo fuori dei casi di legge.

Il Fatto

Un Consorzio per le aree di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta, poi soppresso dalla l. reg. Sicilia 12.1.2012 n. 8 e posto in liquidazione, aveva concesso in locazione a un privato un immobile di proprietà consortile. Il conduttore convenne il Commissario liquidatore davanti al Tribunale di Caltanissetta, deducendo in via principale la nullità del contratto per violazione della normativa regionale che, a suo dire, consentiva ai Consorzi solo la cessione in proprietà o in leasing, e chiedendo — dichiarata la nullità — la condanna del Consorzio a stipulare un leasing; in via subordinata dedusse la violazione delle norme regionali sulla dimidiazione del canone per le imprese artigiane.

Il Tribunale rigettò entrambe le domande. La Corte d’appello di Caltanissetta rigettò l’impugnazione, escludendo il divieto di locazione ordinaria e rilevando che la qualità di impresa artigiana era stata documentata solo tardivamente in appello. Gli eredi del conduttore hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Consorzio è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La questione era già stata decisa in fattispecie identica dalla Sez. III n. 7433 del 23.3.2017, secondo cui dagli artt. 3 e 4 della l. reg. Sicilia n. 1/1984 non è ricavabile un implicito divieto di cessione in locazione ordinaria degli immobili consortili, né l’eventuale mancato perseguimento dei fini istituzionali determina la nullità del contratto. Poiché la ricorrente non confuta tale principio, opera la causa di inammissibilità.

Il Collegio aggiunge, per completezza, che la sentenza andrebbe comunque cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere iniziato: la domanda volta a ottenere la condanna del Consorzio a stipulare un leasing è una pretesa giuridicamente impossibile. Essa ha ad oggetto la condanna a un facere della pubblica amministrazione, non è ammessa la conversione del contratto nullo fuori dalle ipotesi di legge e il suo accoglimento scavalcherebbe la procedimentalizzazione delle assegnazioni degli immobili consortili.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che il rigetto in appello si fonda sull’accertamento che il conduttore non aveva tempestivamente provato la propria qualità di impresa artigiana; le considerazioni ulteriori della Corte territoriale sono svolte ad abundantiam e non decisive. Quanto alla dedotta mancata contestazione del Consorzio, con conseguente rilevazione d’ufficio della mancanza di prova, la censura è inammissibile per più ragioni: viola l’onere dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non illustrando i termini delle difese di primo grado sul punto, e non si correla alla motivazione impugnata, che aveva accertato l’esistenza di una specifica eccezione in primo grado, non contestata con censura autonoma.

La Corte rigetta quindi il ricorso e dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ulteriore, se dovuto. Non provvede sulle spese per indefensio del Consorzio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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