Statuto Inarcassa natura negoziale e sindacato di legittimità limitato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9531 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni dello Statuto Inarcassa, che disciplinano la prestazione previdenziale, non hanno valore regolamentare in senso proprio, bensì natura negoziale, indipendentemente dalla successiva approvazione con decreto ministeriale. Esse non costituiscono norme di legge e non sono assoggettabili al criterio interpretativo dell’art. 12 preleggi, ma vanno interpretate secondo i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. Il sindacato di legittimità è pertanto limitato all’ipotesi in cui sia dedotta la violazione dei suddetti canoni, con specifica indicazione di quelli in concreto disattesi, restando esclusa la possibilità di far prevalere una diversa opzione ermeneutica su quella coerente seguita nel giudizio di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto all’Inarcassa, ha convenuto in giudizio la Cassa davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia calcolata secondo il metodo reddituale di cui agli artt. 25 e 42 dello Statuto Inarcassa ratione temporis applicabile, con decorrenza dal febbraio 2010, e la condanna della Cassa alla corresponsione del trattamento e delle differenze rispetto a quanto percepito a titolo di pensione contributiva.

Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, ha respinto l’impugnazione con sentenza depositata il 07/02/2019. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 dello Statuto Inarcassa in combinato disposto con il d.lgs. n. 509/1994 e con ulteriori disposizioni di legge, oltre al vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il motivo censura in via diretta l’interpretazione offerta dal giudice di merito dell’art. 42 dello Statuto Inarcassa, in combinato disposto con l’art. 25 del medesimo Statuto. I richiami a diverse disposizioni normative contenuti nel ricorso si risolvono in riferimenti a norme qualificate come previgenti e non direttamente invocate per regolare la fattispecie.

Il ricorrente indica così a parametro normativo violato una disposizione regolamentare della Cassa e critica la sentenza per averne dato un’interpretazione pretesamente contra legem secondo i canoni delle disposizioni preliminari al codice civile. La Corte osserva che l’interpretazione fornita dal giudice di merito dello Statuto recante la disciplina della prestazione previdenziale non è stata idoneamente impugnata, trattandosi di normativa di natura negoziale e non regolamentare in senso proprio, indipendentemente dalla successiva approvazione con decreto ministeriale.

Richiamando un orientamento specificamente riferito al regolamento Inarcassa, al quale intende dare continuità, la Corte ricorda il principio secondo cui il sindacato di legittimità è limitato all’evenienza in cui venga dedotta una qualche violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. In particolare, in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 509/1994, la determinazione della disciplina è stata affidata dalla legge all’autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.

Le normative regolamentari delle Casse di previdenza professionali, se non recepite direttamente da una norma di legge, non hanno la natura di norme di legge e non sono assoggettabili al criterio interpretativo dell’art. 12 preleggi, essendo espressione dei poteri di autorganizzazione degli enti; vanno pertanto interpretate secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1363 cod. civ. e segg., con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di tali canoni, con specifica indicazione di quelli disattesi, oltre al vizio di cui al n. 5, non riscontrabile quando si intenda far prevalere una diversa opzione ermeneutica su quella coerente seguita nel merito.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, con sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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