Sospensione ex art. 337 c.p.c. e sopravvenuta definizione del giudizio pregiudicante: perde interesse il ricorso ex art. 42 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21868 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sospensione del giudizio emessa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. è condizionata alla pendenza del giudizio pregiudicante, la cui definizione, anche per effetto di una pronuncia di rigetto del ricorso per cassazione, determina il venir meno dei presupposti della sospensione stessa. Consegue la inammissibilità del ricorso immediato per regolamento di competenza proposto ai sensi dell’art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza di sospensione, per sopravvenuto difetto di interesse, quando il giudizio pregiudicante si sia nel frattempo definito con sentenza passata in giudicato.
Il Fatto
Il lavoratore impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Nel corso del giudizio di merito, la società datrice di lavoro adottava un nuovo atto di licenziamento basato sulle medesime ragioni del primo. Il tribunale, su tale seconda impugnazione, accertava la legittimità del recesso, decisione confermata dal giudice dell’opposizione.
La Corte d’appello di Napoli, quale giudice del reclamo sul primo licenziamento, riformava la sentenza di primo grado rigettando le domande del lavoratore. Avverso tale pronuncia, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione. La società, nelle more, presentava istanza di sospensione del giudizio relativo alla seconda impugnazione, in attesa della definizione di quello pregiudicante. La Corte territoriale, con provvedimento del 2024, ordinava la sospensione ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza sul giudizio pregiudicante. Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente deduceva, con il primo motivo, la carenza motivazionale del provvedimento di sospensione per omessa valutazione dell’autorità della sentenza resa a definizione del giudizio ritenuto pregiudicante. Con il secondo motivo, lamentava l’omesso rilievo del difetto del presupposto per l’emanazione dell’ordinanza, negando di aver mai presentato l’istanza di sospensione.
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, alla medesima adunanza camerale, era stato deciso con ordinanza di rigetto il ricorso per cassazione proposto dal lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli resa nell’ambito del giudizio pregiudicante. Tale pronuncia ha quindi determinato la definizione del giudizio pregiudicante, alla quale l’ordinanza di sospensione impugnata aveva espressamente collegato il venir meno dei propri presupposti.
Il sopraggiunto passaggio in giudicato della decisione sul giudizio pregiudicante, con esito di rigetto delle domande del lavoratore, ha fatto venire meno l’interesse della società ricorrente all’impugnazione dell’ordinanza di sospensione. La definizione del giudizio pregiudicante, infatti, rende inutile la prosecuzione del giudizio sul provvedimento che ne aveva disposto la sospensione.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza luogo a pronuncia sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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