L’indennità di buonuscita va valutata solo in base al servizio prestato nel rapporto di riferimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4583 del 01.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità premio di servizio, la valutazione del trattamento deve essere effettuata con riferimento esclusivo al servizio prestato nel rapporto di lavoro considerato, senza che possa rilevare, neanche ai fini della detraibilità del periodo temporale in cui l’interessato ha svolto una duplice attività lavorativa, il servizio prestato presso un diverso ente previdenziale. La negazione di un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio costituisce una mera difesa, non soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., né al divieto di nova in appello.

Il Fatto

Il lavoratore aveva svolto, in un medesimo arco temporale, due distinti rapporti di lavoro: il primo presso un’azienda ospedaliera, con contribuzione all’INADEL; il secondo presso un istituto scolastico, con contribuzione all’ENPAS. Per il rapporto scolastico, cessato nel 1976, l’ENPAS aveva liquidato nel 1979 un’indennità di buonuscita. Per il rapporto ospedaliero, cessato nel 2006, l’INPDAP aveva liquidato il TFS calcolato solo su 36 anni utili, elidendo di fatto circa 8 anni di servizio prestati in sovrapposizione con l’attività di insegnamento e cinque anni di laurea riscattati.

Il lavoratore aveva chiesto la riliquidazione del TFS considerando l’intero periodo di servizio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Catania, riformando la sentenza, l’aveva rigettata ritenendo che il periodo contestato fosse già coperto dall’indennità di buonuscita liquidata dall’ENPAS nel 1979.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., con cui il ricorrente lamentava che l’INPS avesse proposto in appello contestazioni nuove. La Corte ha chiarito che la negazione degli elementi costitutivi del diritto vantato dall’attore costituisce una mera difesa, che non è soggetta alle preclusioni processuali né al divieto di nuove domande ed eccezioni in appello, riferito solo alle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha premesso che l’art. 2 della legge n. 152 del 1968 nulla dispone circa la compatibilità di una contemporanea iscrizione del lavoratore ad altra cassa previdenziale, né circa l’ipotesi di plurimi rapporti di lavoro svolti contemporaneamente. La questione va quindi risolta sulla base dei principi generali, considerando che l’indennità di buonuscita per il servizio di insegnamento fu liquidata dall’ENPAS in un contesto giuridico diverso dall’attuale.

La Corte ha richiamato l’art. 2 della legge n. 1368 del 1965, che per i dipendenti transitati nello Stato da enti diversi prevede la computabilità dei servizi pregressi solo se per il precedente periodo non sia già stata liquidata un’analoga indennità, secondo il criterio affermato dalle Sezioni Unite n. 26019 del 2008. Ha tuttavia escluso l’applicabilità di tale disposizione alla fattispecie, ratione temporis, attesa la riferibilità dell’indennità a un ente previdenziale diverso da quello competente per il rapporto in contestazione.

La Corte ha quindi affermato che, non essendo contestato che i due rapporti fossero legittimamente svolti secondo la disciplina vigente, l’indennità va valutata in riferimento al servizio ospedaliero, senza che il servizio scolastico possa rilevare sul calcolo di un’indennità propria del rapporto di lavoro di riferimento, neanche ai fini della detraibilità del periodo di duplice attività. Ha invece ritenuto infondata la censura relativa al riscatto degli anni di laurea, trattandosi di accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

Nota della Redazione

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