Medici in pensione dove manca il medico di base: ok della Corte (Corte cost. n. 84/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro una legge della Regione Sardegna che consente alle aziende sanitarie locali di impiegare anche medici in pensione nei progetti per l’assistenza di base nelle aree disagiate, fornendo loro il ricettario. Per la Corte quella norma ha una finalita’ organizzativa, rientra nella competenza regionale sulla tutela della salute e non invade la materia dell’ordinamento civile, che la Costituzione riserva allo Stato.
La norma in discussione. Si tratta dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 12 del 2024, che ha aggiunto un comma alla legge regionale n. 5 del 2023. La parte impugnata dal Governo estende ai medici in pensione, che hanno aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuita’ assistenziale anche con contratti libero professionali, la possibilita’ di ricevere il ricettario. Vale dove non e’ garantita la copertura completa delle cure primarie, solo per quelle attivita’, solo per i pazienti di quegli ambiti territoriali e fino al 31 dicembre 2024.
Il caso. La Regione ha spiegato di trovarsi in difficolta’: le procedure annuali per assegnare le sedi vacanti non hanno avuto esito positivo e, secondo i dati che essa stessa ha indicato, nel 2024 risultavano scoperte 527 sedi su 1427, con oltre mezzo milione di persone prive del medico di medicina generale nel proprio ambito, soprattutto lontano dalle grandi citta’. Per rispondere alla carenza la Regione aveva gia’ aumentato in via volontaria il numero massimo di assistiti per medico e poi finanziato progetti delle ASL, gli Ambulatori straordinari di comunita’ territoriale, che assicurano prescrizioni, visite, rinnovo di piani terapeutici, assistenza domiciliare e certificati a chi resta senza medico.
Il dubbio sollevato dal Governo. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la Regione aveva superato i limiti dello Statuto speciale e violato l’art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione. Il rapporto dei medici di medicina generale con il servizio sanitario e’ un rapporto di lavoro autonomo regolato dagli accordi collettivi nazionali, e l’accordo del 4 aprile 2024 dichiara incompatibile con quelle attivita’ il medico che gode del trattamento di quiescenza. Consentendo al medico in pensione di riprendere di fatto funzioni simili a quelle svolte prima, la Regione avrebbe dettato regole su un rapporto di lavoro che spetta allo Stato e alla contrattazione collettiva.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda che per capire quale materia sia toccata da una legge occorre guardare alla sua ragione, alle finalita’ e ai contenuti, lasciando da parte gli effetti secondari. Qui la finalita’ e’ scritta nel testo stesso: garantire livelli essenziali di assistenza uniformi e individuare misure organizzative per assicurare l’assistenza di base nelle aree disagiate. La Corte osserva poi che la norma non fa rientrare i medici in pensione nei ruoli dell’assistenza primaria: non permette loro di ottenere le sedi vacanti e non applica ad essi i diritti e gli obblighi dell’accordo collettivo. Consente soltanto alle ASL di stipulare con loro un rapporto libero professionale, limitato ai progetti, ai relativi pazienti e a un periodo che si chiudeva il 31 dicembre 2024. Non c’e’ quindi contrasto con la regola sull’incompatibilita’ contenuta nell’accordo. La Corte riconosce il valore dell’accordo nazionale, che rende uniformi le regole su tutto il territorio, ma precisa che negare alle regioni misure organizzative straordinarie e limitate nel tempo significherebbe impedire loro di evitare che quelle carenze sacrifichino il nucleo minimo del diritto alla salute.
Cosa cambia in pratica. La legge sarda resta in vigore. Restano pero’ due limiti indicati dalla Corte. Il medico in pensione impiegato in questi progetti non torna ad essere un medico di base convenzionato e non acquista quella posizione. E la norma regionale valeva fino al 31 dicembre 2024: la decisione conferma una misura straordinaria e temporanea, non una regola stabile. Avendo respinto il ricorso, la Corte non ha esaminato la richiesta della Regione di verificare la legittimita’ della norma statale del 2020 che consente di richiamare in servizio il personale sanitario in pensione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/84