Rimborso IVA su beni detenuti in comodato e nozione di bene ammortizzabile (Cass. civ. Sez. V n. 9574 del 12.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso IVA ex art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’imposta assolta per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sussista un nesso di strumentalità tra i beni e l’attività svolta. L’espressione “acquisto di beni ammortizzabili” va interpretata in senso ampio, comprensivo della mera disponibilità del bene in forza di un titolo che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo, come il comodato. Il concetto di bene ammortizzabile, nel contesto dell’IVA, non si desume dagli artt. 102 e 103 d.P.R. n. 917/1986 né dalle regole di bilancio, ma dalla nozione unionale di bene di investimento, in coerenza con l’interpretazione conforme al diritto eurounitario.
Il Fatto
La contribuente, titolare di una ditta individuale, aveva richiesto un rimborso IVA di euro 25.000,00 in relazione all’acquisto di beni ritenuti ammortizzabili. L’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso per difetto dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, poiché la richiesta riguardava spese per opere inseparabili dai beni cui accedono, realizzate su un terreno concesso alla contribuente a titolo di comodato.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, compensando le spese. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio, aveva riformato la decisione e confermato il diniego. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato; il secondo resta assorbito. L’errore di diritto compiuto dal giudice di appello consiste nell’aver attribuito rilevanza decisiva al presupposto della proprietà dei beni ai fini del rimborso. Tale impostazione non corrisponde all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ormai assestato con Sez. U. n. 13162 del 14/05/2024.
Secondo le Sezioni Unite, l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta.
Il Collegio ripercorre il contrasto: l’indirizzo restrittivo negava il rimborso per i beni non acquistati in proprietà, enucleando il concetto di bene ammortizzabile dagli artt. 102 e 103 d.P.R. n. 917/1986. L’indirizzo estensivo, invece, valorizza il principio eurounitario di neutralità, per cui il soggetto passivo non può essere inciso dall’imposta al pari di un consumatore finale.
La Corte aderisce al secondo indirizzo. Il giudice nazionale, nel caso dubbio, deve adottare un criterio di interpretazione conforme, a maggior ragione trattandosi di imposta armonizzata. All’espressione “acquisto di beni ammortizzabili” va quindi attribuito il significato lato di disponibilità del bene in forza di un titolo che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo, ferma la necessaria strumentalità all’esercizio dell’impresa.
Il concetto di bene ammortizzabile non si desume dalle imposte dirette né dalle regole di bilancio, ma dalla nozione ampia ed economica di bene di investimento utilizzata dalla direttiva rifusa. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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