Spese di lite nel processo tributario e divieto di compensazione tacita (Cass. civ. Sez. V n. 9880 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita solo esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, non illogiche né erronee; diversamente si configura un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. La mancata costituzione in appello della parte appellata non integra di per sé una ragione idonea a giustificare la compensazione, né l’omessa pronuncia sulle spese di gravame può risolversi in una compensazione tacita. Il giudice che accolga l’appello è tenuto a regolare le spese del secondo grado secondo il criterio della soccombenza.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma una cartella di pagamento. Nella contumacia dell’agente della riscossione, la Commissione ha accolto il ricorso e ha liquidato le spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quantificandole in misura inferiore ai minimi tariffari di cui al DM 55/2014.

La sentenza di primo grado è stata impugnata davanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio, nel solo capo relativo alle spese. Anche in secondo grado l’agente della riscossione è rimasto contumace. La CTR ha accolto l’appello, correggendo la liquidazione, ma nulla ha disposto sulle spese del gravame. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, senza controricorso dell’intimata.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La norma tributaria impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e ammette la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La mancata costituzione della parte appellata non può giustificare l’omessa regolamentazione delle spese, che di fatto equivale a una compensazione non motivata.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento: nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, le quali non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in legittimità (Cass. n. 9312 del 2024).

Nel caso concreto, la mancata difesa in sede di appello non ha tenuto esente la ricorrente dalle spese di lite. Questa ha dovuto affrontare il gravame per rimediare all’errore del giudice di prime cure — errore riconosciuto come tale dallo stesso giudice dell’appello — che aveva liquidato erroneamente le spese. Ne discende che la ricorrente aveva diritto al riconoscimento delle spese del giudizio di secondo grado, essendo incolpevole rispetto alla necessità di proporre impugnazione.

La Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità. Il principio affermato conferma che il silenzio sulla regolamentazione delle spese non è neutro: equivale a una compensazione priva della motivazione richiesta dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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